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Documento storico: Testo Coordinato

Art. 25
Commissione tecnica infraregionale per le attività estrattive
1. Ogni Provincia, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce la Commissione infraregiomale per le attività estrattive con compiti consultivi nei casi previsti dalla presente legge nonché per ogni altra questione in materia su richiesta della Giunta provinciale. La Commissione dura in carica cinque anni ed è così composta:
a) dall'assessore provinciale competente per materia con funzioni di Presidente; l'assessore può, in caso di impedimento, farsi sostituire da un delegato, scelto fra i membri della stessa Commissione;
b) da cinque esperti nelle discipline geologiche, minerarie, agrario-forestali, economico-giuridiche, ecologiche e di pianificazione urbanistico-territoriale, designati dal Consiglio provinciale fra docenti universitari e tecnici di comprovata competenza scientifica ed esperienza professionale;
c) da tre esperti nelle medesime discipline, scelti dalla Giunta provinciale fra i collaboratori provinciali in servizio con attribuzioni inerenti alle materie;
d) dal Responsabile del Servizio provinciale e circondariale Difesa del suolo, Risorse idriche e Risorse forestali di cui al n. 29 del comma 2 dell'art. 24 della L.R. 18 agosto 1984, n. 44 e successive modificazioni.
2. Il Presidente della Commissione predispone l'audizione di rappresentanti delle Amministrazioni e delle Associazioni che abbiano interesse agli argomenti trattati nonché, nei casi di cui al comma 1 dell'art. 11, del richiedente l'autorizzazione il quale ha facoltà di farsi assistere o rappresentare da esperti di fiducia.
3. Per quanto non previsto espressamente dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 3 e 4 dell'art. 23.

Note del Redattore:

L'attività di vigilanza prevista ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo è stata delegata alle Province dall'art. 147, comma 1, lett. b) della L.R. 21 aprile 1999 n. 3.

Si veda il D.Lgs. 6 marzo 1992 n. 252 Sito esterno "Istituzione della Provincia di Rimini".

Ai sensi dell' art. 30, comma 4 L.R. 18 maggio 1999 n. 9, come modificato da art. 1 L.R. 16 novembre 2000 n. 35, il presente articolo è da ritenersi abrogato per le attività estrattive sottoposte alle procedure disciplinate dalla presente legge.

Ai sensi dell' art. 30, comma 4 L.R. 18 maggio 1999 n. 9, come modificato da art. 1 L.R. 16 novembre 2000 n. 35, la presente lettera è da ritenersi abrogata per le attività estrattive sottoposte alle procedure disciplinate dalla presente legge.

L'art. 48 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 Sito esterno è stato abrogato dall'art. 17, comma 31, L. 15 maggio 1997, n. 127. Sito esterno La legge 142/1990 Sito esterno è stata di seguito abrogata dal Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267.

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