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Documento vigente: Testo Coordinato

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Art. 8

(aggiunto comma 3 bis da art. 2 L.R. 20 dicembre 1993 n. 45,

poi modificato comma 3 bis da art. 27 L.R. 30 gennaio 1995 n. 6)

(3)
Piano particolareggiato per le aree destinate ad attività estrattiva
1. Il Piano particolareggiato ha lo scopo di organizzare razionalmente le fasi attuative e di ripristino, in modo tale da ridurre al minimo gli effetti negativi derivanti dall'attività estrattiva. Il Piano particolareggiato è obbligatorio nelle aree interessate dai poli estrattivi individuati dai PIAE e nei casi eventualmente fissati dal PAE.
2. Il Piano particolareggiato, di iniziativa pubblica o privata, è adottato ed approvato con le procedure dei Piani particolareggiati di attuazione del Piano regolatore generale, di cui agli artt, 21, 22 e 25 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modifiche.
3. Il Piano particolareggiato contiene:
a) l'analisi e la descrizione delle condizioni ambientali iniziali delle aree soggette ad attività estrattiva;
b) la definizione delle modalità e dei tempi di attuazione degli interventi proposti;
c) l'individuazione delle componenti dell'ambiente soggetto ad impatto nelle fasi di attuazione degli interventi;
d) la descrizione e valutazione delle caratteristiche qualitative e quantitative delle emissioni inquinanti di qualunque tipo;
e) la valutazione degli impatti ambientali, diretti o indiretti, a breve e a lungo termine, ivi compresi quelli insorgenti durante la fase di attuazione;
f) la prescrizione delle misure previste per ridurre, compensare ed eliminare le conseguenze negative sull'ambiente, anche relativamente alla fase di attuazione degli interventi;
g) la definizione delle condizioni dell'ambiente al cessare dell'attività estrattiva e le modalità di sistemazione finale.
3 bis. Il piano particolareggiato può essere adottato dal Comune contestualmente all'adozione del PAE. Fino alla data di efficacia della delibera di approvazione del PIAE, qualora il PAE non risulti approvato entro centoventi giorni dal suo ricevimento da parte dell'organo competente all'approvazione, il piano particolareggiato approvato può essere attuato dal Comune. In tal caso le previsioni del piano particolareggiato sono vincolanti in sede di approvazione del PAE.

Note del Redattore:

L'attività di vigilanza prevista ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo è stata delegata alle Province dall'art. 147, comma 1, lett. b) della L.R. 21 aprile 1999 n. 3.

Si veda il D.Lgs. 6 marzo 1992 n. 252 Sito esterno "Istituzione della Provincia di Rimini".

Ai sensi dell' art. 30, comma 4 L.R. 18 maggio 1999 n. 9, come modificato da art. 1 L.R. 16 novembre 2000 n. 35, il presente articolo è da ritenersi abrogato per le attività estrattive sottoposte alle procedure disciplinate dalla presente legge.

Ai sensi dell' art. 30, comma 4 L.R. 18 maggio 1999 n. 9, come modificato da art. 1 L.R. 16 novembre 2000 n. 35, la presente lettera è da ritenersi abrogata per le attività estrattive sottoposte alle procedure disciplinate dalla presente legge.

L'art. 48 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 Sito esterno è stato abrogato dall'art. 17, comma 31, L. 15 maggio 1997, n. 127. Sito esterno La legge 142/1990 Sito esterno è stata di seguito abrogata dal Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267.

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