LEGGE REGIONALE 18 luglio 1991, n. 17
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 29 dicembre 2025, n. 11
e dal Piano territoriale regionale. Promuove altresì la qualificazione produttiva e l'innovazione tecnologica del settore, il corretto utilizzo dei materiali e l'impiego delle materie prime secondarie alternative.
(sostituito comma 4 da art. 1 L.R. 13 maggio 1993 n. 23;
aggiunti commi 4 bis e 4 ter da art. 2 L.R. 13 maggio 1993 n. 23)
ovvero, in assenza degli stessi, dai programmi di interventi assunti nelle forme di legge dai competenti enti pubblici. Ricorrendone le condizioni, per la formazione dei programmi di intervento si possono applicare le disposizioni di cui all'
art. 27 della Legge 8 giugno 1990, n. 142
.
.
L'attività di vigilanza prevista ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo è stata delegata alle Province dall'art. 147, comma 1, lett. b) della L.R. 21 aprile 1999 n. 3.
Si veda il
D.Lgs. 6 marzo 1992 n. 252
"Istituzione della Provincia di Rimini".
Ai sensi dell' art. 30, comma 4 L.R. 18 maggio 1999 n. 9, come modificato da art. 1 L.R. 16 novembre 2000 n. 35, il presente articolo è da ritenersi abrogato per le attività estrattive sottoposte alle procedure disciplinate dalla presente legge.
Ai sensi dell' art. 30, comma 4 L.R. 18 maggio 1999 n. 9, come modificato da art. 1 L.R. 16 novembre 2000 n. 35, la presente lettera è da ritenersi abrogata per le attività estrattive sottoposte alle procedure disciplinate dalla presente legge.
L'
art. 48 della Legge 8 giugno 1990, n. 142
è stato abrogato dall'
art. 17, comma 31, L. 15 maggio 1997, n. 127.
La
legge 142/1990
è stata di seguito abrogata dal Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267.


