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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1992, n. 30

PROGRAMMA DI INTERVENTO PER LA SICUREZZA DEI TRASPORTI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 80 del 21 luglio 1992

Art. 8
Modalità per l'erogazione dei contributi
1. In sede di prima attuazione della presente legge, anche in mancanza degli strumenti di pianificazione indicati dall'art. 2, la Giunta propone al Consiglio una delibera che determina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi, nonchè i contenuti degli studi di fattibilità e le modalità istruttorie per la valutazione delle domande.
2. Entro novanta giorni dalla pubblicazione della deliberazione di cui al comma 1 i soggetti interessati ai contributi di cui alla presente legge possono presentare studi di fattibilità degli interventi da attuarsi nel biennio 1992- 1993.
3. Al termine del biennio di cui al comma 2, da considerarsi sperimentale per ciò che concerne modalità e forme di intervento, la Giunta regionale adotta, nell'ambito degli strumenti di pianificazione indicati all'art. 2, criteri e modalità per la concessione dei contributi; stabilisce inoltre il termine per la presentazione degli studi di fattibilità da parte dei soggetti interessati. In mancanza degli strumenti predetti si segue il procedimento di cui al comma 1.
4. La Giunta regionale provvede successivamente, con proprio atto, alla concessione dei contributi.

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