LEGGE REGIONALE 20 luglio 1992, n. 30
PROGRAMMA DI INTERVENTO PER LA SICUREZZA DEI TRASPORTI
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
INDICE
Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Programmazione
Art. 3 - Interventi
Art. 4 - Contenuto degli interventi
Art. 5 - Soggetti competenti a realizzare gli interventi
Art. 6 -
Attività dell'Osservatorio regionale per l'educazione stradale e la sicurezza
Art. 7 - Spese ammesse a contributo
Art. 8 - Modalità per l'erogazione dei contributi
Art. 9 - Forme di collaborazione nella realizzazione degli interventi
Art. 10 - Liquidazione
Art. 11 - Norme finanziarie
Art. 12 - Dichiarazione d'urgenza
Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna conforma la programmazione e gli interventi nei settori del trasporto delle persone e delle merci all'obiettivo della sicurezza degli utenti; incentiva inoltre l'utilizzo dei mezzi più sicuri e meno inquinanti.
Art. 2
Programmazione
1. Il Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) ed i successivi aggiornamenti definiscono norme, direttive, indirizzi ed i criteri per l'attuazione delle politiche concernenti la sicurezza dei trasporti. Allo scopo possono anche essere approvati piani di settore ai sensi dell'art. 4 della L.R. 5 settembre 1988, n. 36.
2. In conformità agli strumenti di pianificazione di cui al comma 1, la Giunta regionale approva i criteri e gli indirizzi per l'attuazione degli interventi e per l'esercizio del coordinamento e della integrazione delle iniziative di cui alla presente legge con i programmi formulati dagli Enti locali, dallo Stato, e dai loro enti ed aziende, anche ai fini del miglior uso delle risorse disponibili.
Art. 3
Interventi
1. La Regione per l'attuazione della presente legge promuove interventi finalizzati, prioritariamente, ad elevare i livelli di sicurezza della rete stradale regionale. Tali interventi sono volti a migliorare le condizioni di percorribilità delle infrastrutture esistenti.
2. La Regione promuove altresì iniziative di carattere informativo, educativo e formativo in materia di sicurezza stradale.
Art. 4
Contenuto degli interventi
1. Al fine di realizzare gli interventi di cui all'art. 3, la Regione assume iniziative aventi ad oggetto:
a) la conoscenza dello stato delle infrastrutture, delle condizioni meteoclimatiche nonché delle caratteristiche del traffico;
b) la predisposizione di sistemi informativi integrati circa le migliori condizioni di mobilità e di sicurezza;
c) la progettazione e la realizzazione di sistemi di controllo integrati sull'efficienza delle infrastrutture e sul comportamento dell'utenza;
d) la realizzazione di interventi volti al miglioramento dei livelli di sicurezza delle infrastrutture;
e) la realizzazione di strumenti informativi, educativi e formativi rivolti all'utenza e finalizzati alla sicurezza e all'impiego di mezzi appropriati.
Art. 5
Soggetti competenti a realizzare gli interventi
1. La Regione realizza gli interventi di cui alla presente legge in forma diretta o in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, con i proprietari o concessionari di infrastrutture stradali e con gli organi preposti alla gestione del traffico.
2. Gli interventi che la Regione attua mediante iniziativa diretta, ove non disciplinati da appositi accordi, sono realizzati sulla base di specifici progetti approvati dalla Giunta regionale.
3. Agli interventi non realizzati direttamente la Regione concorre nella misura massima del 50% della spesa.
Art. 6
(aggiunto comma 2 da art. 3 L.R. 10 aprile 1995 n. 26)
Attività dell'Osservatorio regionale per l'educazione stradale e la sicurezza
1. Il Comitato tecnico-Osservatorio di cui all'art. 6 della L.R. 27 aprile 1990, n. 35, svolge attività consultiva e di proposta sui temi della sicurezza stradale e collabora con l'Assessore regionale competente in materia di trasporti e vie di comunicazione con riguardo agli interventi di cui alla presente legge. Realizza le iniziative di carattere educativo, informativo e formativo che gli vengono affidate relative alla sicurezza stradale.
2. A tal fine il Presidente del Comitato Tecnico Osservatorio può essere incaricato con deliberazione della Giunta regionale a gestire i fondi stanziati nel bilancio regionale per le iniziative di cui al comma 1, in qualità di funzionario delegato ai sensi dell'art. 66 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, nel testo sostituito dall'art. 17 della L.R. 5 settembre 1994, n. 40.
Art. 7
Spese ammesse a contributo
1. La Regione, per gli interventi previsti dalla presente legge, può concedere contributi con riguardo a:
a) spese tecniche di progettazione;
b) realizzazione di sistemi di gestione automatizzata e di controllo del traffico;
c) realizzazione di interventi sulla piattaforma stradale idonei a regolare la velocità, migliorare la funzionalità della infrastruttura e specializzarne l'utilizzo in funzione delle diverse componenti di traffico;
d) eventuali spese di gestione da sostenersi nel primo anno di funzionamento dei sistemi di cui al precedente punto b) in misura non superiore, complessivamente, al 50%;
e) realizzazione di iniziative e strumenti volti all'educazione, alla formazione e all'informazione dell'utenza stradale anche destinati a particolari categorie sociali quali: studenti, giovani, anziani, portatori di handicap e simili.
Art. 8
Modalità per l'erogazione dei contributi
1. In sede di prima attuazione della presente legge, anche in mancanza degli strumenti di pianificazione indicati dall'art. 2, la Giunta propone al Consiglio una delibera che determina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi, nonché i contenuti degli studi di fattibilità e le modalità istruttorie per la valutazione delle domande.
2. Entro novanta giorni dalla pubblicazione della deliberazione di cui al comma 1 i soggetti interessati ai contributi di cui alla presente legge possono presentare studi di fattibilità degli interventi da attuarsi nel biennio 1992-1993.
3. Al termine del biennio di cui al comma 2, da considerarsi sperimentale per ciò che concerne modalità e forme di intervento, la Giunta regionale adotta, nell'ambito degli strumenti di pianificazione indicati all'art. 2, criteri e modalità per la concessione dei contributi; stabilisce inoltre il termine per la presentazione degli studi di fattibilità da parte dei soggetti interessati. In mancanza degli strumenti predetti si segue il procedimento di cui al comma 1.
4. La Giunta regionale provvede successivamente, con proprio atto, alla concessione dei contributi.
Art. 9
Forme di collaborazione nella realizzazione degli interventi
1. La Regione, per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, promuove all'occorrenza, ovvero conviene con le Amministrazioni interessate, accordi di programma, ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 .
2. La Regione promuove altresì la stipulazione di convenzioni e intese con soggetti, sia pubblici che privati, i quali perseguano fini coincidenti con quelli della presente legge, per realizzare la più ampia e proficua collaborazione tra i soggetti che impegnano mezzi e risorse per la sicurezza nella circolazione stradale.
3. Qualora per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge si debba dar corso ad un procedimento amministrativo coinvolgente una pluralità di soggetti pubblici, l'autorità competente convoca, ove lo ritenga opportuno, una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 .
4. Per l'esercizio delle funzioni di coordinamento delegate alla Regione, in materia di circolazione stradale, dall'art. 96, secondo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 , la Regione convoca apposite conferenze.
Art. 10
Liquidazione
1. Alla liquidazione delle somme assegnate dalla Regione provvede la Giunta regionale o l'Assessore regionale ai trasporti e vie di comunicazione da essa delegato, previa presentazione dei relativi titoli giustificativi.
2. Le spese per l'esecuzione delle opere e degli altri interventi sono liquidate sulla base degli stati di avanzamento con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 29.
3. Il beneficiario del contributo è dichiarato decaduto dallo stesso qualora gli interventi previsti non vengano completati entro i termini indicati nella delibera di assegnazione del medesimo.
Art. 11
Norme finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, la Regione Emilia-Romagna fa fronte:
a) per quanto riguarda gli interventi previsti dall'art. 4, limitatamente alle lettere b), c) e d), dall'art. 7, limitatamente alle lettere a), b) e c) e dal comma 2 dell'art. 9 con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che saranno dotati dei finanziamenti necessari mediante specifiche autorizzazioni di spesa che verranno di volta in volta disposte in sede di approvazione della legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 13 bis della della L.R. 6 luglio 1977, n. 31;
b) per quanto riguarda gli interventi di cui all'art. 4, limitatamente alle lettere a) ed e), e dall'art. 7, limitatamente alle lettere d) ed e), mediante istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio di previsione che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma dell'art. 11, comma 1 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.
Art. 12
Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e del comma 2 dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.