LEGGE REGIONALE 20 luglio 1992, n. 30
PROGRAMMA DI INTERVENTO PER LA SICUREZZA DEI TRASPORTI
Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna conforma la programmazione e gli interventi nei settori del trasporto delle persone e delle merci all'obiettivo della sicurezza degli utenti; incentiva inoltre l'utilizzo dei mezzi più sicuri e meno inquinanti.