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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato27/12/2018
2. Testo Coordinato27/07/2018
3. Testo Coordinato01/08/2017
4. Testo Coordinato01/08/2017
5. Testo Coordinato30/07/2015
6. Testo Coordinato23/07/2010
7. Testo Coordinato14/04/1995
8. Testo Originale21/07/1992

Data di pubblicazione della legge modificante : 01/08/2019

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 20 luglio 1992, n. 30

Art. 2
Programmazione
1. Il Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) ed i successivi aggiornamenti definiscono norme, direttive, indirizzi ed i criteri per l'attuazione delle politiche concernenti la sicurezza dei trasporti. Allo scopo possono anche essere approvati piani di settore ai sensi dell'art. 4 della L.R. 5 settembre 1988, n. 36.
2. In conformità agli strumenti di pianificazione di cui al comma 1, la Giunta regionale approva i criteri e gli indirizzi per l'attuazione degli interventi e per l'esercizio del coordinamento e della integrazione delle iniziative di cui alla presente legge con i programmi formulati dagli Enti locali, dallo Stato, e dai loro enti ed aziende, anche ai fini del miglior uso delle risorse disponibili.

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