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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 6 settembre 1993, n. 32

NORME PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DEL DIRITTO DI ACCESSO

Testo coordinato con le modifiche apportata da:

L.R. 23 dicembre 2016 n. 25

L.R. 11 maggio 2018, n. 16

Titolo II
Informazione e accesso ai documenti amministrativi
Art. 3
Informazione nella Regione Emilia-Romagna
1. La Regione adempie ai principi di pubblicità e di responsabilizzazione sanciti dagli artt. 5, 43 e 44 dello Statuto attraverso:
a) la pubblicazione degli atti normativi e degli altri provvedimenti di interesse generale nel Bollettino Ufficiale secondo la disciplina della legge regionale;
b) la divulgazione al pubblico di dati ed informazioni in altre forme, anche di carattere editoriale, o per mezzo di comunicazioni radiotelevisive, secondo le disposizioni dettate dalla legge regionale;
c) la comunicazione e la notificazione agli interessati;
d) l'accesso ai documenti amministrativi;
e) l'identificabilità da parte dei terzi dei dipendenti regionali, con le modalità definite dalla Giunta regionale.
2. La Regione adempie altresì al principio di pubblicità provvedendo alla registrazione in protocolli di atti, provvedimenti e documenti, sia propri sia ad essa pervenuti, nonché alla conservazione e all'ordinamento dei propri archivi secondo la disciplina dettata dalla legge regionale.
3. La Regione inoltre cura la redazione e la periodica divulgazione dell'elenco delle deliberazioni e dei provvedimenti adottati dal Consiglio regionale, dalla Giunta e dal Presidente della Giunta e dai soggetti da loro delegati, secondo le modalità stabilite dal Consiglio regionale.
4. La Regione adegua la propria organizzazione all'esigenza di realizzare la migliore circolazione delle informazioni all'interno dell'Amministrazione e la loro diffusione all'esterno avvalendosi, in particolare, dell'apposito Servizio: relazioni con il pubblico, di cui all'art. 5.
Art. 4
Guida per l'accesso
1. La Regione favorisce la conoscenza dell'assetto organizzativo e funzionale dei propri apparati anche attraverso la pubblicazione e la diffusione di un' apposita guida per l'accesso agli Uffici e ai Servizi.
2. La guida contiene l'indicazione delle strutture organizzative della Regione, la loro ubicazione, le competenze esercitate, i servizi forniti, la denominazione dei rispettivi Responsabili ed ogni altra forma utile agli utenti.
3. La guida è pubblicata con periodicità almeno annuale ed è diffusa anche a mezzo di supporti informativi a cura dei competenti Servizi della Giunta regionale.
Art. 5
Relazioni con il pubblico
1. La Regione promuove la comunicazione e l'informazione istituzionale e cura i rapporti con l'utenza avvalendosi della struttura di cui al comma 2 in collaborazione con il gruppo di lavori di cui all'art. 4, comma 1 della L.R. 20 ottobre 1992 n. 39, e con gli altri Servizi regionali.
2. Dopo il numero 53 del secondo comma dell'art. 24 della LR 18 agosto 1984, n. 44 recante "Norme per l'istituzione ed il funzionamento delle strutture organizzative della Regione" è inserito il seguente n. 54:
"54) Relazioni con il pubblico. Compete al Servizio lo svolgimento di specifiche attività di orientamento degli utenti, al fine di agevolare il loro accesso agli uffici, alla conoscenza degli atti, delle fasi e dei tempi del procedimento nonché di promuovere i contatti con i relativi Responsabili. Il Servizio svolge in particolare i seguenti compiti:
a) servizi all'utenza per i diritti di partecipazione al procedimento amministrativo;
b) informazione all'utenza relativa agli atti e allo stato dei procedimenti;
c) ricerca ad analisi finalizzate alla razionalizzazione delle procedure e alla formulazione di proposte sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza;
d) promozione ed attuazione di iniziative di comunicazioni di pubblica utilità per assicurare la conoscenza di normative, servizi e strutture.".
Art. 6
Diritto d' accesso
1. Chiunque ha diritto di consultare e di ottenere copia degli atti indicati al comma 3 dell'articolo 3.
2. I diretti destinatari dei provvedimenti amministrativi coloro che intervengono nel procedimento ai sensi dell' art. 13 e coloro che vi abbiano comunque interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti hanno diritto di accedere ai documenti amministrativi, come definiti dal comma 2 dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 Sito esterno; hanno altresì diritto di consultare gli atti preparatori dei provvedimenti medesimi e di ottenerne copia.
Accesso alle informazioni ambientali
1. abrogato.
Esclusione e limiti
1. abrogato.
Modalità di esercizio
1. abrogato.
Rifiuto e differimento di accesso
1. abrogato.

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