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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1993, n. 42

Ordinamento della professione di maestro di sci

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 104 del 13 dicembre 1993

Art. 2
Collegio regionale dei maestri di sci
1. A norma dell'art. 13 della Legge 8 marzo 1991, n. 81 Sito esterno è istituito il Collegio regionale dei maestri di sci dell'Emilia - Romagna, nei modi e con le competenze previste dallo stesso art. 13.
2. Le sedute dell'assemblea del Collegio regionale sono valide, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei componenti e, in seconda convocazione, purchè siano presenti almeno un quinto dei componenti.
3. Le sedute del Consiglio direttivo del Collegio regionale sono valide, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo di essi.
4. Il COnsiglio direttivo del Collegio regionale stabilisce la misura del contributo annuale a carico degli iscritti all' Albo da devolvere al Collegio regionale.

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