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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1993, n. 42

Ordinamento della professione di maestro di sci

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 104 del 13 dicembre 1993

Art. 9
Tariffe professionali
1. Le tariffe praticate dai maestri di sci devono essere contenute nei limiti delle tariffe annualmente determinate dal Collegio regionale dei maestri di sci e dal medesimo comunicate alla Regione e alle Province.
2. Le scuole di sci devono esporre nelle loro sedi e negli eventuali recapiti, in modo ben visibile al pubblico, la tabella delle tariffe praticate.

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