LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1993, n. 42
Ordinamento della professione di maestro di sci
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 104 del 13 dicembre 1993
Art. 11
Competenze della Giunta regionale
1. Con provvedimento della Giunta regionale sono individuate e delimitate le aree sciistiche e sono descritte le caratteristiche degli itinerari sciistici, dei percorsi di sci fuori pista e delle escursioni sciistiche ove è prevista l' attività di maestri di sci.
2. La Giunta regionale, a norma dell'art. 13 - comma 5 - della Legge 8 marzo 1991, n. 81 , vigila sull'attività del Collegio regionale dei maestri di sci, ed approva i regolamenti relativi al funzionamento del Collegio, adottati dall'assemblea del Collegio.
3. La Giunta regionale determina le modalità per l'espletamento della vigilanza sull'Albo professionale, sul Collegio regionale dei maestri di sci, e sulle scuole di sci.