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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato01/08/2019
2. Testo Coordinato30/07/2019
3. Testo Coordinato30/07/2019
4. Testo Coordinato27/12/2017
5. Testo Coordinato23/12/2016
6. Testo Coordinato25/03/2016
7. Testo Coordinato27/06/2014
8. Testo Coordinato27/06/2014

Data di pubblicazione della legge modificante : 13/12/1993

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1993, n. 42

Ordinamento della professione di maestro di sci

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 104 del 13 dicembre 1993

Art. 11
Competenze della Giunta regionale
1. Con provvedimento della Giunta regionale sono individuate e delimitate le aree sciistiche e sono descritte le caratteristiche degli itinerari sciistici, dei percorsi di sci fuori pista e delle escursioni sciistiche ove è prevista l' attività di maestri di sci.
2. La Giunta regionale, a norma dell'art. 13 - comma 5 - della Legge 8 marzo 1991, n. 81 Sito esterno, vigila sull'attività del Collegio regionale dei maestri di sci, ed approva i regolamenti relativi al funzionamento del Collegio, adottati dall'assemblea del Collegio.
3. La Giunta regionale determina le modalità per l'espletamento della vigilanza sull'Albo professionale, sul Collegio regionale dei maestri di sci, e sulle scuole di sci.

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