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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato20/05/2021
2. Testo Coordinato29/05/2020
3. Testo Coordinato06/11/2019
4. Testo Coordinato01/08/2019
5. Testo Coordinato27/12/2018
6. Testo Coordinato27/07/2018
7. Testo Coordinato18/07/2017
8. Testo Coordinato18/07/2017
9. Testo Coordinato15/07/2016
10. Testo Coordinato30/05/2016
11. Testo Coordinato29/12/2015
12. Testo Coordinato30/07/2015
13. Testo Coordinato24/07/2014
14. Testo Coordinato24/07/2014
15. Testo Coordinato30/06/2014
16. Testo Coordinato13/12/2011
17. Testo Coordinato12/02/2010
18. Testo Coordinato12/02/2010
19. Testo Coordinato24/12/2009
20. Testo Coordinato30/11/2009
21. Testo Coordinato30/10/2008
22. Testo Coordinato28/07/2006
23. Testo Coordinato27/07/2005
24. Testo Coordinato18/02/2005
25. Testo Coordinato28/12/2004
26. Testo Coordinato28/07/2004
27. Testo Coordinato15/04/2004
28. Testo Coordinato20/01/2004
29. Testo Coordinato20/01/2004
30. Testo Coordinato13/03/2003
31. Testo Coordinato13/03/2003
32. Testo Originale26/04/1999

Data di pubblicazione della legge modificante : 13/12/1993

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1993, n. 42

Ordinamento della professione di maestro di sci

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 104 del 13 dicembre 1993

Art. 4
Abilitazione, aggiornamento e specializzazione professionale
1. I corsi di qualificazione professionale per i maestri di sci, che precedono, a norma dell'art. 6 della Legge 8 marzo 1991, n. 81 Sito esterno, l'esame di abilitazione all'esercizio della professione, ed i corsi di aggiornamento cui è subordinato il rinnovo dell'iscrizione, a norma dell'art. 11, comma 3 della Legge n. 81 del 1991 Sito esterno, sono istituiti dalla Giunta regionale.
2. La Giunta regionale può istituire altresì corsi di specializzazione in peculiari discipline.
3. La Giunta regionale, sentito il Consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci e la Federazione italiana sport invernali( FISI), delibera la durata, i programmi, l'organizzazione, il luogo di svolgimento, e le prove finali dei corsi, nonchè le prove selettive per l'ammissione ad essi, determinando contestualmente l'ammontare delle spese a carico dei frequentanti.
4. I corsi di qualificazione professionale devono essere organizzati prevedendo preferibilmente l'impiego, per la parte tecnico - didattica, di istruttori nazionali.
5. Il programma dei corsi di formazione, distinti per le discipline alpine e il fondo, deve prevedere gli insegnamenti fondamentali individuati dall'art. 7 della Legge n. 81 del 1991 Sito esterno, e si articola in tre moduli, didattico - tecnico - culturale, corrispondenti alle tre sezioni d' esame.
6. L'ammissione ai corsi di formazione professionale è subordinata al superamento di una prova dimostrativa attitudinale pratica. Si prescinde dalla prova per gli atleti che abbiano fatto parte ufficialmente per almeno uno degli ultimi cinque anni delle squadre nazionali per le discipline alpine e per il fondo.
7. La frequenza ai corsi è obbligatoria, Nel caso di impossibilità di frequenza ai corsi di aggiornamento, per malattia o per altri comprovati motivi di forza maggiore, il maestro di sci è tenuto a frequentare il corso immediatamente successivo alla cessazione dell'impedimento; la validità dell'iscrizione nell'Albo professionale è prorogata fino alla frequenza di tale corso e in ogni caso per un periodo massimo di tre anni, fermo restando l'accertamento dell'idoneità psico - fisica.

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