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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1993, n. 42

Ordinamento della professione di maestro di sci

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 104 del 13 dicembre 1993

INDICE

Art. 1 - Oggetto
Art. 2 - Collegio regionale dei maestri di sci
Art. 3 Esercizio della professione in Emilia - Romagna
Art. 4 - Abilitazione, aggiornamento e specializzazione professionale
Art. 5 - Commissione d' esame e rilascio dei titoli
Art. 6 - Maestri di sci di altre Regioni o di altri Stati
Art. 7 - Scuole di sci
Art. 8 - Adempimenti
Art. 9 - Tariffe professionali
Art. 10 - Sanzioni amministrative
Art. 11 - Competenze della Giunta regionale
Art. 12 - Norme transitorie
Art. 13 - Oneri finanziari
Art. 14 - Abrogazione di norme
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Oggetto
1. La presente legge disciplina l'ordinamento della professione di maestro di sci in attuazione della Legge 8 marzo 1991, n. 81 Sito esterno.
Art. 2
Collegio regionale dei maestri di sci
1. A norma dell'art. 13 della Legge 8 marzo 1991, n. 81 Sito esterno è istituito il Collegio regionale dei maestri di sci dell'Emilia - Romagna, nei modi e con le competenze previste dallo stesso art. 13.
2. Le sedute dell'assemblea del Collegio regionale sono valide, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei componenti e, in seconda convocazione, purchè siano presenti almeno un quinto dei componenti.
3. Le sedute del Consiglio direttivo del Collegio regionale sono valide, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo di essi.
4. Il COnsiglio direttivo del Collegio regionale stabilisce la misura del contributo annuale a carico degli iscritti all' Albo da devolvere al Collegio regionale.
Art. 3
Esercizio della professione in Emilia - Romagna
1. A norma dell'art. 3 della Legge 8 marzo 1991, n. 81 Sito esterno, è istituito l'ALbo professionale dei maestri di sci della Regione Emilia Romagna. L'iscrizione all'Albo è subordinata al conseguimento dell'abilitazione professionale di cui all'art. 6 della Legge n. 81 del 1991 Sito esterno ed al possesso dei requisiti prescritti dall'art. 4 della medesima Legge n. 81 del 1991 Sito esterno.
2. Possono esercitare stabilmente la professione di maestro di sci nel territorio regionale soltanto i maestri che risultino iscritti nell'Albo di cui al comma 1.
Art. 4
Abilitazione, aggiornamento e specializzazione professionale
1. I corsi di qualificazione professionale per i maestri di sci, che precedono, a norma dell'art. 6 della Legge 8 marzo 1991, n. 81 Sito esterno, l'esame di abilitazione all'esercizio della professione, ed i corsi di aggiornamento cui è subordinato il rinnovo dell'iscrizione, a norma dell'art. 11, comma 3 della Legge n. 81 del 1991 Sito esterno, sono istituiti dalla Giunta regionale.
2. La Giunta regionale può istituire altresì corsi di specializzazione in peculiari discipline.
3. La Giunta regionale, sentito il Consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci e la Federazione italiana sport invernali( FISI), delibera la durata, i programmi, l'organizzazione, il luogo di svolgimento, e le prove finali dei corsi, nonchè le prove selettive per l'ammissione ad essi, determinando contestualmente l'ammontare delle spese a carico dei frequentanti.
4. I corsi di qualificazione professionale devono essere organizzati prevedendo preferibilmente l'impiego, per la parte tecnico - didattica, di istruttori nazionali.
5. Il programma dei corsi di formazione, distinti per le discipline alpine e il fondo, deve prevedere gli insegnamenti fondamentali individuati dall'art. 7 della Legge n. 81 del 1991 Sito esterno, e si articola in tre moduli, didattico - tecnico - culturale, corrispondenti alle tre sezioni d' esame.
6. L'ammissione ai corsi di formazione professionale è subordinata al superamento di una prova dimostrativa attitudinale pratica. Si prescinde dalla prova per gli atleti che abbiano fatto parte ufficialmente per almeno uno degli ultimi cinque anni delle squadre nazionali per le discipline alpine e per il fondo.
7. La frequenza ai corsi è obbligatoria, Nel caso di impossibilità di frequenza ai corsi di aggiornamento, per malattia o per altri comprovati motivi di forza maggiore, il maestro di sci è tenuto a frequentare il corso immediatamente successivo alla cessazione dell'impedimento; la validità dell'iscrizione nell'Albo professionale è prorogata fino alla frequenza di tale corso e in ogni caso per un periodo massimo di tre anni, fermo restando l'accertamento dell'idoneità psico - fisica.
Art. 5
Commissione d' esame e rilascio dei titoli
1. La Commissione esaminatrice per l'abilitazione all'esercizio della professione è istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale assunto d' intesa con il Collegio regionale di maestri di sci.
2. Se l'intesa non viene raggiunta entro novanta giorni dall'invio della proposta da parte del Presidente della Giunta regionale, lo stesso Presidente procede senz' altro alla nomina della Commissione.
3. La Commissione è composta da:
a) un dirigente regionale, designato dall'Assessore regionale competente in materia, che la presiede;
b) tre maestri di sci particolarmente esperti nella tecnica e didattica dello sci, di cui due specializzati nelle discipline alpine ed uno nel fondo, scelti in base ad una rosa di nominativi proposta dal Collegio regionale dei maestri di sci;
c) cinque istruttori nazionali di sci, di cui tre specializzati nelle discipline alpine e due nel fondo, scelti in base ad una rosa di nominativi proposta dalla Federazione nazionale sport invernali;
d) tre esperti nelle materie culturali previste dal programma dei corsi e degli esami.
4. Per ogni membro della Commissione, ad eccezione del Presidente, è nominato un membro supplente.
5. Limitatamente all'espletamento delle prove tecnica e didattica la Commissione è articolata in due sottocommissioni, una per le discipline alpine e l'altra per il fondo.
6. La sottocommissione per le discipline alpine è composta da:
a) il dirigente regionale, designato dall'Assessore regionale competente in materia, che la presiede;
b) cinque componenti specializzati nelle discipline alpine, che fanno parte della Commissione ai sensi del comma 3, lettere b) e c).
7. La sottocommissione per il fondo è composta da:
a) il dirigente regionale, designato dall'Assessore regionale competente in materia, che la presiede;
b) tre componenti specializzati nel fondo che hanno parte della Commissione ai sensi del comma 3, lettere b) e c).
8. Le funzioni di segretario della Commissione e delle sottocommissioni sono svolte da un funzionario dell'Assessorato regionale competente in materia.
9. IL mancato superamento della prova didattica o della prova culturale comporta solo la ripetizione delle singole prove da effettuarsi nella sessione di esami immediatamente successiva.
10. Per gli esami per il conseguimento dei diplomi di specializzazione la Commissione, e le sottocommissioni competenti per disciplina, sono integrate con uno o più esperti nelle materie oggetto della specializzazione nominati dal Presidente della Giunta regionale.
11. I componenti, titolari e supplenti, della Commissione esaminatrice vengono assicurati per rischi di danno subito e per la responsabilità civile verso terzi derivanti dall' espletamento delle funzioni previste dalla presente legge. La Giunta regionale stipula le relative polizze di assicurazione stabilendo modalità e massimali.
12. I membri della Commissione spettano i compensi e i rimborsi riconosciuti dalla legge regionale ai componenti delle Commissioni esaminatrici.
Art. 6
Maestri di sci di altre Regioni o di altri Stati
1. I maestri di sci iscritti negli Albi professionali di altre Regioni o Province autonome che intendano esercitare stabilmente la professione in Emilia - Romagna devono chiedere il trasferimento all'Albo professionale della Regione Emilia - Romagna. Le domande di trasferimento devono essere presentate al Consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci che autorizza l'iscrizione all' Albo di cui all'art. 3, comma 1, previa verifica del possesso dell'abilitazione professionale e degli altri requisiti prescritti dalla legge, dandone immediata comunicazione al Collegio regionale o provinciale dal quale il maestro proviene per la cancellazione dal relativo Albo.
2. Il Consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci provvede a cancellare dall'Albo i nominativi di coloro che hanno trasferito l'iscrizione nell'Albo di altra Regione o Provincia autonoma.
3. I maestri di sci iscritti negli Albi professionali di altre Regioni o Province autonome che intendano esercitare temporaneamente la professione in Emilia - Romagna, per periodi comunque non superiori ai trenta giorni, anche non consecutivi, devono chiedere l'autorizzazione al Consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci, indicando le località sciistiche nelle quali intendono esercitare e il periodo di attività. Il Collegio direttivo autorizza l'esercizio subordinatamente alla verifica che il richiedente risulti già iscritto in altro Albo professionale.
4. I maestri di sci stranieri non iscritti in Albi professionali italiani che intendano esercitare temporaneamente la professione in Emilia - Romagna, per periodi comunque non superiori ai quindici giorni, anche non consecutivi, devono chiedere l'autorizzazione al Consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci, che la concede subordinatamente al riscontro del possesso di un titolo idoneo ai sensi dell'art. 12, comma 1 della Legge 8 marzo 1991, n. 81 Sito esterno. Qualora il maestro straniero intenda esercitare stabilmente la professione in Emilia - Romagna, deve chiedere al Collegio regionale dei maestri di sci l'iscrizione all'ALbo che verrà concessa subordinatamente alla verifica del possesso del titolo idoneo a norma dell'art. 12, comma 1 della Legge n. 81 del 1991 Sito esterno, e alla sussistenza degli altri requisiti, diversi dall'abilitazione, di cui all'art. 4 della medesima Legge n. 81 del 1991 Sito esterno.
5. I maestri di sci provenienti da altri Stati e da altre Regioni o Province autonome sono tenuti al rispetto delle tariffe di cui all'art. 9.
6. L'esercizio saltuario dell'attività da parte di maestri di sci provenienti con loro allievi da altre Regioni o Province autonome o da altri Stati non è soggetto agli obblighi di cui al presente articolo.
7. La Giunta regionale può prevedere, per motivi di opportunità, deroghe alle precedenti disposizioni, presenza di accordi bilaterali con Regioni limitrofe a condizione di reciprocità.
Art. 7
Scuole di sci
1. Agli effetti della presente legge per " scuole di sci" si intendono le unità organizzative cui fanno capo più maestri di sci per esercitare, in modo coordinato, la loro attività professionale.
2. La Giunta regionale, sentito il parere del Collegio regionale dei maestri di sci della Comunità Montana competente per territorio, autorizza l'apertura delle scuole di sci previa verifica della sussistenza delle seguenti condizioni:
a) che la scuola abbia un organico minimo di sei maestri, che può essere ridotto a tre per e scuole operanti in piccole stazioni sciistiche;
b) che la scuola disponga di una sede adeguata per il periodo di funzionamento stagionale;
c) che la scuola abbia sede in località idonea al'esercizio dell'attività sciistica;
d) che la scuola persegua lo scopo di una migliore qualificazione e organizzazione professionale;
e) che la scuola abbia un regolamento che disciplini, tra l'altro, le forme democratiche di partecipazione dei singoli maestri alla gestione e all'organizzazione delle scuole stesse;
f) che le scuole siano in grado di funzionare senza soluzione di continuità per tutta la stagione invernale o estiva, secondo il periodo di attività
g) che le scuole abbiano un direttore, compreso nell'organico di cui alla lettera a), responsabile dell'attività del corpo insegnante sotto l'aspetto tecnico - didattico;
h) che le scuole assumano l'impegno a prestare la propria opera in operazioni straordinarie di soccorso; a collaborare con le competenti autorità scolastiche per favorire la più ampia diffusione della pratica dello sci nelle scuole e per agevolare la preparazione sportiva dei giovani;
i) che la scuola dimostri di aver contratto una adeguata polizza di assicurazione contro i rischi di responsabilità civile verso terzi conseguenti all'esercizio dell'insegnamento.
3. Per il soddisfacimento delle condizioni di cui al comma 2, la Giunta regionale, con il provvedimento con il quale autorizza l'apertura della scuola, può dettare le opportune prescrizioni.
4. L'autorizzazione è revocata qualora vengano meno uno o più requisiti previsti dal comma 2 e nel caso di ripetute infrazioni alle norme della presente legge. L'autorizzazione è altresì revocata qualora non si dia attuazione alle prescrizioni eventualmente contenute ne provvedimento autorizzativo.
Art. 8
Adempimenti
1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione, di cui all'art. 7, deve essere presentata in carta legale al Presidente della Giunta regionale, entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno, corredata da:
a) un elenco dei maestri di sci componenti stabilmente la scuola;
b) il verbale della riunione in cui è stato nominato il direttore;
c) l'atto costitutivo e lo statuto - regolamento della scuola, deliberato a norma dell'art. 7;
d) l'indicazione della sede o delle sedi della scuola, nonchè di eventuali recapiti;
e) la denominazione della scuola.
2. Le scuole di sci autorizzate sono tenute a comunicare, entro trenta giorni dal loro verificarsi, tutte le variazioni che interessano il corpo insegnante, gli statuti - regolamenti, la sede, i recapiti e le altre condizioni previste dall' art. 7, comma 2.
Art. 9
Tariffe professionali
1. Le tariffe praticate dai maestri di sci devono essere contenute nei limiti delle tariffe annualmente determinate dal Collegio regionale dei maestri di sci e dal medesimo comunicate alla Regione e alle Province.
2. Le scuole di sci devono esporre nelle loro sedi e negli eventuali recapiti, in modo ben visibile al pubblico, la tabella delle tariffe praticate.
Art. 10
Sanzioni amministrative
1. Chiunque, pur in possesso dell'abilitazione professionale, eserciti l'attività di maestro di sci nell'ambito della regione Emilia - Romagna senza essere iscritto all'Albo di cui all'art. 3, o senza l'autorizzazione di cui all'art. 6, commi 3 e 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire 500.000 a Lire 1.500.000.
2. L'esercizio abusivo di scuola di sci, e in ogni caso l' apertura e l'esercizio di scuole di sci, comunque denominate, in difetto dell'autorizzazione regionale, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire 1.000.000 a Lire 3.000.000 a carico di ciascuna persona che pratichi l'attività di insegnamento dello sci nell' ambito dell'organizzazione abusiva. In aggiunta a quanto previsto nel presente comma viene irrogata la sanzione da Lire 5.000.000 a Lire 15.000.000 a carico del responsabile della scuola di sci abusiva.
3. L'applicazione di tariffe professionali superiori a quelle determinate ai sensi dell'art. 9 comporta il pagamento della sanzione amministrativa di una somma da due a sei volte la tariffa praticata.
4. L'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge è delegato ai COmuni, nel rispetto delle disposizioni contenute nella LR 28 aprile 1984, n. 21, di disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale.
Art. 11
Competenze della Giunta regionale
1. Con provvedimento della Giunta regionale sono individuate e delimitate le aree sciistiche e sono descritte le caratteristiche degli itinerari sciistici, dei percorsi di sci fuori pista e delle escursioni sciistiche ove è prevista l' attività di maestri di sci.
2. La Giunta regionale, a norma dell'art. 13 - comma 5 - della Legge 8 marzo 1991, n. 81 Sito esterno, vigila sull'attività del Collegio regionale dei maestri di sci, ed approva i regolamenti relativi al funzionamento del Collegio, adottati dall'assemblea del Collegio.
3. La Giunta regionale determina le modalità per l'espletamento della vigilanza sull'Albo professionale, sul Collegio regionale dei maestri di sci, e sulle scuole di sci.
Art. 12
Norme transitorie
1. In sede di prima applicazione della presente legge sono iscritti di diritto all'Albo professionale regionale dell'Emilia - Romagna tutti i maestri di sci già iscritti nell'elenco regionale degli abilitati all'insegnamento dello sci di cui all'art. 12 della LR 5 maggio 1980, n. 31.
2. In sede di prima applicazione della presente legge sono riconosciute di diritto come " scuole di sci" le scuole già iscritte nell'elenco regionale delle scuole di sci di cui all'art. 10 della LR n. 31 del 1980.
3. La prima assemblea del Consiglio regionale dei maestri di sci è indetta dal Presidente della Giunta regionale mediante avviso da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna e da trasmettere alle associazioni di categoria dei maestri di sci e alle scuole di sci.
4. I procedimenti iniziati sulla base della LR n. 31 del 1980 ed in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi secondo le disposizioni contenute nella legge medesima.
Art. 13
Oneri finanziari
1. All'onere finanziario relativo agli interventi di cui all' art. 4 della presente legge la Regione fa fronte mediante l'utilizzo dei propri mezzi finanziari correnti e con l'istituzione di apposito capitolo di spesa nel bilancio di previsione che sarà dotato della necessaria disponibilità con la legge annuale di bilancio, a norma della LR 6 luglio 1977, n. 31, art. 11, primo comma.
Art. 14
Abrogazione di norme
1. La LR 5 maggio 1980, n. 31 " Disciplina dell'insegnamento dello sci in Emilia - Romagna" è abrogata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 9 dicembre 1993

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