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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato03/08/2022
2. Testo Coordinato28/12/2021
3. Testo Coordinato20/05/2021
4. Testo Coordinato01/08/2019
5. Testo Coordinato22/10/2018
6. Testo Coordinato27/07/2018
7. Testo Coordinato27/12/2017
8. Testo Coordinato01/08/2017
9. Testo Coordinato23/12/2016
10. Testo Coordinato21/10/2015
11. Testo Coordinato18/07/2014
12. Testo Coordinato25/07/2013
13. Testo Coordinato13/12/2011
14. Testo Coordinato23/12/2010
15. Testo Coordinato19/12/2008
16. Testo Coordinato30/06/2008
17. Testo Coordinato21/12/2007
18. Testo Coordinato28/07/2006
19. Testo Coordinato27/07/2005
20. Testo Coordinato28/07/2004
21. Testo Coordinato01/02/2002
22. Testo Originale06/10/1998

Data di pubblicazione della legge modificante : 01/06/2006

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 09 dicembre 1993, n. 42

ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI MAESTRO DI SCI

Art. 10

(modificati commi 1 e 2 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n. 38)

Sanzioni amministrative
1. Chiunque, pur in possesso dell'abilitazione professionale, eserciti l'attività di maestro di sci nell'ambito della Regione Emilia-Romagna senza essere iscritto all'Albo di cui all'art. 3, o senza l'autorizzazione di cui all'art. 6, commi 3 e 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 258 Euro a 774 Euro.
2. L'esercizio abusivo di scuola di sci, e in ogni caso l'apertura e l'esercizio di scuole di sci, comunque denominate, in difetto dell'autorizzazione regionale, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 516 Euro a 1.549 Euro a carico di ciascuna persona che pratichi l'attività di insegnamento dello sci nell'ambito dell'organizzazione abusiva. In aggiunta a quanto previsto nel presente comma viene irrogata la sanzione da 2.582 Euro a 7.746 Euro a carico del responsabile della scuola di sci abusiva.
3. L'applicazione di tariffe professionali superiori a quelle determinate ai sensi dell'art. 9 comporta il pagamento della sanzione amministrativa di una somma da due a sei volte la tariffa praticata.
4. L'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge è delegato ai Comuni, nel rispetto delle disposizioni contenute nella L.R. 28 aprile 1984, n. 21, di disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale.

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