LEGGE REGIONALE 09 dicembre 1993, n. 42
ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI MAESTRO DI SCI
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 3
Esercizio della professione in Emilia-Romagna
1. A norma dell'art. 3 della Legge 8 marzo 1991, n. 81 , è istituito l'Albo professionale dei maestri di sci della Regione Emilia-Romagna. L'iscrizione all'Albo è subordinata al conseguimento dell'abilitazione professionale di cui all'art. 6 della Legge n. 81 del 1991 ed al possesso dei requisiti prescritti dall'art. 4 della medesima Legge n. 81 del 1991 .
2. Possono esercitare stabilmente la professione di maestro di sci nel territorio regionale soltanto i maestri che risultino iscritti nell'Albo di cui al comma 1.