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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 09 dicembre 1993, n. 42

ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI MAESTRO DI SCI

Art. 6
Maestri di sci di altre Regioni o di altri Stati
1. I maestri di sci iscritti negli Albi professionali di altre Regioni o Province autonome che intendano esercitare stabilmente la professione in Emilia-Romagna devono chiedere il trasferimento all'Albo professionale della Regione Emilia-Romagna. Le domande di trasferimento devono essere presentate al Consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci che autorizza l'iscrizione all'Albo di cui all'art. 3, comma 1, previa verifica del possesso dell'abilitazione professionale e degli altri requisiti prescritti dalla legge, dandone immediata comunicazione al Collegio regionale o provinciale dal quale il maestro proviene per la cancellazione dal relativo Albo.
2. Il Consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci provvede a cancellare dall'Albo i nominativi di coloro che hanno trasferito l'iscrizione nell'Albo di altra Regione o Provincia autonoma.
3. I maestri di sci iscritti negli Albi professionali di altre Regioni o Province autonome che intendano esercitare temporaneamente la professione in Emilia-Romagna, per periodi comunque non superiori ai trenta giorni, anche non consecutivi, devono chiedere l'autorizzazione al Consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci, indicando le località sciistiche nelle quali intendono esercitare e il periodo di attività. Il Consiglio direttivo autorizza l'esercizio subordinatamente alla verifica che il richiedente risulti già iscritto in altro Albo professionale.
4. I maestri di sci stranieri non iscritti in Albi professionali italiani che intendano esercitare temporaneamente la professione in Emilia-Romagna, per periodi comunque non superiori ai quindici giorni, anche non consecutivi, devono chiedere l'autorizzazione al Consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci, che la concede subordinatamente al riscontro del possesso di un titolo idoneo ai sensi dell'art. 12, comma 1, della Legge 8 marzo 1991, n. 81 Sito esterno. Qualora il maestro straniero intenda esercitare stabilmente la professione in Emilia-Romagna, deve chiedere al Collegio regionale dei maestri di sci l'iscrizione all'Albo che verrà concessa subordinatamente alla verifica del possesso del titolo idoneo a norma dell'art. 12, comma 1, della Legge n. 81 del 1991 Sito esterno, e alla sussistenza degli altri requisiti, diversi dall'abilitazione, di cui all'art. 4 della medesima Legge n. 81 del 1991 Sito esterno.
5. I maestri di sci provenienti da altri Stati e da altre Regioni o Province autonome sono tenuti al rispetto delle tariffe di cui all'art. 9.
6. L'esercizio saltuario dell'attività da parte di maestri di sci provenienti con loro allievi da altre Regioni o Province autonome o da altri Stati non è soggetto agli obblighi di cui al presente articolo.
7. La Giunta regionale può prevedere, per motivi di opportunità, deroghe alle precedenti disposizioni, in presenza di accordi bilaterali con Regioni limitrofe a condizione di reciprocità.

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