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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 09 dicembre 1993, n. 42

ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI MAESTRO DI SCI

Art. 7

(Modificata rubrica e sostituiti commi 1 e 2 da art. 3 L.R. 1 giugno 2006 n. 5)

Scuole di sci alpino, sci di fondo e di snowboard
1. Agli effetti della presente legge per "scuole di sci alpino, sci di fondo e di snowboard" si intendono le unità organizzative cui fanno capo più maestri per esercitare, in modo coordinato e continuativo, la loro attività professionale.
2. La Giunta regionale, sentito il parere del Collegio regionale dei maestri di sci, della Comunità montana e del Comune competenti per territorio, autorizza l'apertura delle scuole di sci alpino, sci di fondo e di snowboard previa verifica della sussistenza delle seguenti condizioni:
a) che la scuola abbia un organico minimo di sei maestri, che può essere ridotto a tre per le scuole operanti in piccole stazioni sciistiche;
b) che la scuola disponga di una sede adeguata e regolarmente autorizzata dagli organi preposti all'esercizio dell'attività;
c) che la scuola abbia sede in località idonea all'esercizio dell'attività sciistica;
d) che la scuola persegua lo scopo di una migliore qualificazione e organizzazione professionale;
e) che la scuola abbia un regolamento che disciplini, tra l'altro, le forme democratiche di partecipazione dei singoli maestri alla gestione e all'organizzazione delle scuole stesse;
f) che le scuole siano in grado di funzionare con l'organico minimo previsto senza soluzione di continuità per tutta la stagione invernale o estiva, secondo il periodo di attività;
g) che le scuole abbiano un direttore, compreso nell'organico di cui alla lettera a), responsabile dell'attività del corpo docente sotto l'aspetto tecnico didattico;
h) che le scuole assumano l'impegno a prestare la propria opera in operazioni straordinarie di soccorso e a collaborare con le competenti autorità scolastiche per favorire la più ampia diffusione della pratica dello sci alpino, dello sci di fondo e dello snowboard nelle scuole e per agevolare la preparazione sportiva dei giovani;
i) che la scuola dimostri di avere contratto una adeguata polizza di assicurazione contro i rischi di responsabilità civile verso terzi conseguenti all'esercizio dell'insegnamento;
j) che nella stazione invernale sede dell'istituenda scuola non siano state autorizzate altre "scuole di sci alpino, sci di fondo e di snowboard"; in tal caso l'autorizzazione all'apertura potrà essere concessa esclusivamente dalla Giunta regionale, previa verifica delle reali esigenze di qualificazione della stazione sciistica, sentiti il Collegio regionale dei maestri di sci, la Comunità montana e il Comune competenti per territorio e le associazioni economiche locali.
3. Per il soddisfacimento delle condizioni di cui al comma 2, la Giunta regionale, con il provvedimento con il quale autorizza l'apertura della scuola, può dettare le opportune prescrizioni.
4. L'autorizzazione è revocata qualora vengano meno uno o più requisiti previsti dal comma 2 e nel caso di ripetute infrazioni alle norme della presente legge. L'autorizzazione è altresì revocata qualora non si dia attuazione alle prescrizioni eventualmente contenute nel provvedimento autorizzativo.

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