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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 09 dicembre 1993, n. 42

Art. 11
Competenze della Giunta regionale
1. Con provvedimento della Giunta regionale sono individuate e delimitate le aree sciistiche e sono descritte le caratteristiche degli itinerari sciistici, dei percorsi di sci fuori pista e delle escursioni sciistiche ove è prevista l'attività di maestri di sci.
2. La Giunta regionale, a norma dell'art. 13, comma 5 della legge 8 marzo 1991, n. 81 Sito esterno, vigila sull'attività del Collegio regionale dei maestri di sci, ed approva i regolamenti relativi al funzionamento del Collegio, adottati dall'assemblea del Collegio.
3. La Giunta regionale determina le modalità per l'espletamento della vigilanza sull'Albo professionale, sul Collegio regionale dei maestri di sci, e sulle scuole di sci.

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