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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 09 dicembre 1993, n. 42

Art. 13
Oneri finanziari
1. All'onere finanziario relativo agli interventi di cui all'art. 4 della presente legge la Regione fa fronte mediante l'utilizzo dei propri mezzi finanziari correnti e con l'istituzione di apposito capitolo di spesa nel bilancio di previsione che sarà dotato della necessaria disponibilità con la legge annuale di bilancio, a norma della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, art. 11, primo comma.

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