Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | ![]() | 12/02/2010 | |
2. | ![]() | 01/06/2006 | |
3. | ![]() | 28/07/2004 | |
4. | ![]() | 28/07/2004 | |
5. | ![]() | 13/12/1993 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 20/12/2013
LEGGE REGIONALE 09 dicembre 1993, n. 42
ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI MAESTRO DI SCI
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 11
Competenze della Giunta regionale
1. Con provvedimento della Giunta regionale sono individuate e delimitate le aree sciistiche e sono descritte le caratteristiche degli itinerari sciistici, dei percorsi di sci fuori pista e delle escursioni sciistiche ove è prevista l'attività di maestri di sci.
2. La Giunta regionale, a norma dell'art. 13, comma 5 della legge 8 marzo 1991, n. 81
, vigila sull'attività del Collegio regionale dei maestri di sci, ed approva i regolamenti relativi al funzionamento del Collegio, adottati dall'assemblea del Collegio.

3. La Giunta regionale determina le modalità per l'espletamento della vigilanza sull'Albo professionale, sul Collegio regionale dei maestri di sci, e sulle scuole di sci.