Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 12/02/2010 | ||
2. | 01/06/2006 | ||
3. | 28/07/2004 | ||
4. | 28/07/2004 | ||
5. | 13/12/1993 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 20/12/2013
LEGGE REGIONALE 09 dicembre 1993, n. 42
ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI MAESTRO DI SCI
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 3
(sostituito da art. 34 L.R. 12 febbraio 2010 n. 4)
Esercizio della professione in Emilia-Romagna
1. A norma dell'articolo 3 della legge n. 81 del 1991, è istituito l'Albo professionale dei maestri di sci della Regione Emilia-Romagna. L'iscrizione all'Albo, a cura del Consiglio direttivo del Collegio di cui all'articolo 2, è subordinata al conseguimento dell'abilitazione professionale di cui all'articolo 6 della legge n. 81 del 1991 ed al possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea;
b) maggiore età;
c) idoneità psico-fisica;
d) possesso del diploma di scuola dell'obbligo;
e) non aver riportato condanne penali che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.
2. Possono esercitare stabilmente la professione di maestro di sci nel territorio regionale soltanto i maestri che risultino iscritti nell'Albo di cui al comma 1.
3. Ai fini dell'iscrizione all'Albo, i soggetti interessati procedono con dichiarazione di inizio attività a effetto immediato ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Con la dichiarazione è necessario certificare e attestare quanto indicato dal comma 1 del presente articolo.