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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1993, n. 46

CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DEI PRODOTTI ENOLOGICI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 111 del 29 dicembre 1993

Art. 3
Condizioni per la concessione dei contributi
1. La concessione dei contributi di cui all'art. 2 è subordinata alla condizione che l'associazione " Enoteca regionale Emilia - Romagna":
a) si doti di uno statuto e di un regolamento interno i cui contenuti siano conformi alle finalità previste dall'art. 1;
b) dimostri che fra gli associati siano inclusi i seguenti soggetti:
1) produttori singoli d associati, comprese, fra questi ultimi, le associazioni di produttori vitivinicoli, riconosciute ai sensi della LR 4 settembre 1981, n. 28, che commercializzano il prodotto dei loro associati, nonchè altri operatori che producono e/ o commercializzano i prodotti imbottigliati di cui all'art. 1;
2) consorzi di tutela dei vini a denominazione di origine, nonchè enti di diritto pubblico ed organismi di diritto privato;
c) preveda che il Consiglio di amministrazione sia composto, per almeno i due terzi, da rappresentanti dei soggetti di cui al punto 1 della lettera b).

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