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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1993, n. 46

CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DEI PRODOTTI ENOLOGICI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 111 del 29 dicembre 1993

Art. 6
Norma transitoria
1. Fino alla scadenza dell'esercizio finanziario nel quale entra in vigore la presente legge, gli interventi previsti per il funzionamento della mostra permanente e per la promozione dei prodotti enologici saranno finanziati nell'ambito delle autorizzazioni di spesa disposte dalla legge di bilancio per l'esercizio stesso ed iscritte nei Capitoli nn. 18140 e 18147.

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