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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1993, n. 46

CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DEI PRODOTTI ENOLOGICI REGIONALI

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

LR 16 maggio 1996 n. 12

LR 23 dicembre 2002 n. 38

Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna si propone di favorire, con la presente legge, la conoscenza e la valorizzazione dei vini pregiati regionali, con particolare riguardo a quelli a denominazione di origine, a quelli ottenuti con metodi di agricoltura biologica e integrata, nonché di altri prodotti derivati dalla lavorazione dell'uva e dei vini.
2. La Regione individua nell'associazione "Enoteca regionale Emilia-Romagna", con sede in Dozza (BO), lo strumento idoneo attraverso cui raggiungere tali obiettivi.
3. Allo scopo di raggiungere gli obiettivi di cui al comma 1, l'"Enoteca regionale Emilia-Romagna", per l'attuazione delle iniziative, si rapporta di norma con gli organismi che effettuano attività di promozione economica dei vini e dei prodotti tipici regionali.

Note del Redattore:

Al presente articolo, nel testo sostituito dalla L.R. 12/96, è data attuazione dal 28 agosto 1996, giorno della pubblicazione nel BUR n. 100 dell'avviso dell'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della Commissione Unione Europea, ai sensi dell'art. 2 L.R. 16 maggio 1996 n. 12.

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