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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 maggio 1994, n. 19

Norme per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 44 del 16 maggio 1994

Art. 16
Comitati consultivi degli utenti
1. La Regione favorisce presso le Aziende - Unità sanitarie locali e le Aziende ospedaliere l'azione delle organizzazioni di cui all'articolo 15 all'interno dei propri presidi mettendo loro a disposizione sede adeguate ed accreditando le medesime presso gli utenti. A tal fine tra gli organi di gestione delle Aziende e le organizzazioni interessate vengono concordati specifici protocolli operativi.
2. Entro un anno dall'approvazione della presente legge vengono costituiti presso i presidi ospedalieri, nonchè nelle più rilevanti strutture sanitarie non ospedaliere, Comitati consultivi misti per il controllo di qualità dal lato degli utenti. Tali Comitati devono prevedere la partecipazione maggioritaria delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di difesa dei diritti degli utenti, iscritte al Registro regionale del volontariato, la partecipazione di membri designati dall'Azienda ospedaliera e/ o dalla Unità sanitaria locale, scelti fra il personale medico ed infermieristico, nonchè l'eventuale presenza di altri esperti, scelti d' intesa. I compiti dei Comitati sono:
a) assicurare i controlli di qualità dal lato della domanda, specie con riferimento ai percorsi di accesso ai servizi;
b) individuare indicatori di qualità dei servizi dal lato dell'utenza;
c) sperimentare modalità di raccolta e di analisi dei " segnali di disservizio".

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