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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 maggio 1994, n. 19

Norme per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 44 del 16 maggio 1994

Art. 20
DIsposizioni in materia di organizzazione e di personale
1. Entro centoventi giorni dalla data del loro insediamento i direttori generali individuano gli uffici e definiscono le piante organiche delle Aziende - Unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere, tenuto conto delle modalità di cui agli articoli 5 e 31 del DLgs 3 febbraio 1993, n. 29 Sito esterno, e successive modifiche ed integrazioni, nonchè delle indicazioni tecniche fornite dall'Assessore regionale alla Sanità e Servizi Sociali concernenti standard medi di personale per funzione, verificati secondo il criterio dei carichi ordinari individuali di lavoro.
2. I provvedimenti di individuazione degli uffici e di definizione delle piante organiche sono sottoposti al controllo della Regione secondo le modalità di cui al comma 8 dell'articolo 4 della Legge 30 dicembre 1991, n. 412 Sito esterno.
3. Il personale in servizio al momento della costituzione delle Aziende è trasferito alle medesime ed è provvisoriamente utilizzato nel presidio, servizio o ufficio di appartenenza. L'assegnazione definitiva è disposta dal direttore generale entro centocinquanta giorni dall'approvazione della pianta organica.
4. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, emana una o più direttive per:
a) la gestione delle piante organiche provvisorie;
b) la formazione dei piani distributivi del personale tra le costituende Aziende;
c) l'attuazione delle prime misure concernenti l'assetto organizzativo e funzionale aziendale e l'attribuzione delle connesse responsabilità dirigenziali, anche in deroga alle norme della LR 3 gennaio 1980, n. 1.
5. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale emana apposita direttiva per definire il numero dei componenti il COnsiglio dei sanitari, la durata in carica del medesimo nonchè per disciplinarne le modalità di elezione, la composizione ed il funzionamento; relativamente alla presenza delle componenti universitarie nel Consiglio dei sanitari delle Aziende ospedaliere di cui al precedente articolo 5, comma 1, da definire conformemente a quanto stabilito al comma 6 dell'articolo 4 del decreto legislativo di riordino, la Giunta regionale acquisisce preventivamente il parere delle Università interessate. Entro i successivi trenta giorni i direttori generali indicono le elezioni del Consiglio dei sanitari nelle rispettive Aziende.
6. Il parere del Consiglio dei sanitari nelle materie di cui al comma 12 dell'art. 3 del decreto legislativo di riordino, s' intende favorevole ove non formulato entro quindici giorni dalla richiesta.

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