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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 maggio 1994, n. 19

Norme per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 44 del 16 maggio 1994

Art. 21
Disposizioni in materia economico - finanziaria e contabile
1. Fino alla emanazione della legge regionale concernente la gestione economico - finanziaria e patrimoniale delle Aziende - Unità sanitarie locali e ospedaliere ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo di riordino, valgono le norme di cui alla LR 29 marzo 1980, n. 22 e successive modificazioni.
2. I contatti e le convenzioni per la fornitura di beni e servizi stipulati dalle preesistenti Unità Sanitarie locali ed ancora in essere all'atto della costituzione dell'Azienda possono essere prorogati a tutto il 1994, salvo rinegoziazione di quelli concernenti il medesimo oggetto, alla scopo di unificare le condizioni contrattuali al livello più favorevole.
3. La continuità del servizio di tesoreria all'atto della costituzione dell'Azienda - Unità sanitaria locale e fino al 31 dicembre 1994, è assicurata dalla gestione in cootesoreria degli istituti tesorieri delle Unità sanitarie locali soppresse. Gli istituti suddetti partecipano alla cootesoreria con quote percentuali corrispondenti alla quota - parte di entrata di cui ai Titoli primo e secondo dei Bilanci di previsione 1993 delle rispettive Unità sanitarie locali soppresse. Le funzioni di capo - fila sono assunte di norma dell'istituto di credito che gestisce la quota più alta.
4. Alla gestione transitoria del servizio di tesoreria da parte dei cootesorieri di cui al comma 3 sono applicate condizioni non superiori a quelle previste dallo schema di convenzione - tipo regionale approvato con deliberazione consiliare 28 febbraio 1991, n. 384 e comunque alle condizioni più favorevoli applicate dall'istituto capo - fila.
5. Nel caso di recesso dalla cootesoreria di uno o più istituti, le rispettive quote sono assunte dagli altri istituti in modo direttamente proporzionale alle quote possedute.
6. La gestione del servizio di tesoreria di ciascuna delle Aziende ospedaliere è assicurata fino al 31 dicembre 1994 dall'istituto tesoriere dell'Azienda - Unità sanitaria locale da cui l'Azienda ospedaliera è scorporata.
7. Entro trenta giorni dal proprio insediamento, il direttore generale provvede alla nomina del Collegio dei revisori secondo le modalità e le procedure previste al comma 13 dell'articolo 3 del decreto legislativo di riordino. Fino all'insediamento del Collegio, le gunzioni dello stesso restano attribuite al Collegio dei revisori in carica presso l'Unità sanitaria locale preesistente che all'atto della costituzione dell'Azienda presenta il maggior volume di spesa corrente.

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