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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 maggio 1994, n. 19

Norme per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 44 del 16 maggio 1994

Art. 4
Istituzione delle Aziende - USL
1. In ciascuno degli ambiti territoriali determinati ai sensi dell'art. 3 è istituita l'Azienda - Unità sanitaria locale.
2. Le Unità sanitarie locali esistenti all'entrata in vigore della presente legge sono soppresse dalla data di insediamento dei direttori generali delle Aziende di cui al comma 1.
3. Ciascuna Azienda - Unità sanitaria locale definisce la propria organizzazione e le modalità di funzionamento sulla base dei principi di seguito indicati e tenuto conto delle direttive emanate in materia della Regione sentita la competente Commissione consiliare:
a) l'Azienda si articola nei distretti di cui all'articolo 9 e nei presidi ospedalieri comprendenti uno o più ospedali non costituiti in Azienda ospedaliera;
b) ad ogni distretto e ad ogni presidio ospedaliero è attribuita autonomia economico - finanziaria con contabilità separata all'interno del bilancio aziendale nonchè autonomia gestionale per lo svolgimento delle rispettive funzioni e per il conseguimento degli obiettivi aziendali ivi compreso il coordinamento organizzativo ed erogativo delle attività. A tal fine, all'atto della nomina dei dirigenti medico ed amministrativo di presidio ospedaliero - di cui al comma 9 dell'art. 4 del decreto legislativo di riordino - e dei dirigenti di distretto, il direttore generale individua per ciascun presidio ospedaliero e per ciascun distretto il dirigente responsabile della gestione complessivo, sentito il Comitato di distretto eventualmente costituito a norma del comma 4 dell'articolo 9 della presente legge. Nei distretti il cui territorio coincide con quello della COmunità Montana, nei quali è presente un presidio ospedaliero costituito da un solo ospedale, sono nominati un unico dirigente medico ed un unico dirigente amministrativo, tra i quali è individuato il responsabile della gestione complessiva del distretto e del presidio ospedaliero;
c) le funzioni amministrative sono organizzate sia a livello centrale di Azienda che a quello di distretto e presidio ospedaliero e sono svolte in posizione di staff rispetto al direttore amministrativo dell'Azienda, ovvero rispetto ai responsabili della gestione complessiva dei distretti e dei presidi ospedalieri;
d) le funzioni sanitarie sono organizzate in forma dipartimentale per aree tematiche su base aziendale, coordinate ciascuna da un responsabile scelto tra i dirigenti delle strutture operative appartenenti all'area; i responsabile di dipartimento collaborano in posizione di staff all'esercizio delle funzioni del direttore sanitario;
e) le funzioni socio - assistenziali e socio - sanitarie, svolte a livello distrettuale ai sensi dell'articolo 9, sono organizzate in forma dipartimentale su base aziendale sotto la responsabilità del coordinatore dei servizi sociali.
4. Le norme della LR 3 gennaio 1989, n. 1 cessano di avere efficacia a decorrere dalla emanazione da parte della Giunta regionale, con una o più deliberazioni, delle direttive concernenti l'organizzazione ed il funzionamento delle Unità sanitarie locali.

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