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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 maggio 1994, n. 19

Norme per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 44 del 16 maggio 1994

Art. 9
Distretti
1. I distretti sono articolazioni territoriali, organizzative e funzionali delle Aziende di cui all'articolo 4, con le caratteristiche di autonomia ivi indicate. Ad essi è affidata la gestione delle strutture e dei servizi ubicati nel territorio di competenza e destinati all'assistenza sanitaria di base e specialistica di primo livello, nonchè l'organizzazione dell'accesso dei cittadini residenti ad altre strutture e presidi, anche avvalendosi delle farmacie pubbliche e private sulla base di uno schema - tipo di convenzione predisposto dalla Regione. I Distretti svolgono altresì le attività socio - assistenziali di base delegate dagli Enti locali alla Azienda - Unità sanitaria locale ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo di riordino, assicurandone l'integrazione con le attività di assistenza sanitaria.
2. L'individuazione dei Distretti in cui si articola ciascuna delle Unità sanitarie locali di cui al comma 1 dell'articolo 4 è effettuata dal Sindaco o dalla Conferenza dei Sindaci, di concerto con il direttore generale della Unità sanitaria locale, sentita la Consulta provinciale di cui all' articolo 14, sulla base dei seguenti criteri:
a) ciascun Distretto deve coincidere con uno o più comuni, ovvero con una o più circoscrizioni in cui il comune è suddiviso;
b) ciascun Distretto deve comprendere, di norma, una popolazione non inferiore a 40.000 abitanti e nelle aree urbane non inferiore a 80.000 abitanti;
c) nelle aree montane l'ambito territoriale del Distretto deve coincidere, di norma, con quello delle Comunità Montane.
3. I provvedimenti di individuazione dei Distretti, formalmente adottati dai direttore generali entro sessanta giorni dal loro insediamento, sono trasmessi alla Giunta regionale per la verifica di conformità ai criteri previsti. Trascorso inutilmente tale termine provvede la Giunta regionale con propria deliberazione, sentite le Province interessate e la competente Commissione consiliare.
4. Le funzioni di indirizzo e di verifica sull'attività del Distretto possono essere esercitate, su delega del Sindaco o della Conferenza dei Sindaci, dai Presidente di circoscrizione o dal Sindaco ovvero dai Sindaci dell'ambito territoriale di riferimento del DIstretto costituiti in Comitato.

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