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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 12 maggio 1994, n. 19

Art. 11

(già sostituito da art. 181 L.R. 21 aprile 1999 n. 3, poi

modificato comma 4 da art. 22 L.R. 26 aprile 2001 n. 11)

Conferenza sanitaria territoriale
1. E' istituita la Conferenza sanitaria territoriale composta:
a) dai Sindaci dei Comuni ricompresi nell'ambito territoriale di ciascuna Azienda Unità sanitaria locale, o loro delegati, individuati nell'ambito dell'esecutivo;
b) dal Presidente della Provincia, o suo delegato, individuato nell'ambito dell'esecutivo che fa parte di diritto dell'esecutivo di cui al comma 4. Nelle province in cui sia presente la sede universitaria, opportune intese con l'Università disciplinano la partecipazione del Rettore, o suo delegato, alla Conferenza ed all'esecutivo, limitatamente alle materie di reciproco interesse.
2. La Conferenza sanitaria territoriale assolve ai compiti ed alle funzioni di cui al comma 14 dell'art. 3 del decreto legislativo di riordino, ed in particolare:
a) partecipa alle funzioni di programmazione locale e regionale e, secondo modalità disciplinate dal Piano sanitario regionale, al processo di elaborazione e di approvazione dei piani attuativi locali ed esprime parere sui piani annuali di attività;
b) esercita le funzioni di indirizzo e verifica periodica dell'attività delle Aziende sanitarie presenti nell'ambito territoriale di riferimento, anche formulando proprie valutazioni e proposte e trasmettendole al Direttore generale ed alla Regione. A tal fine viene dotata di strumenti informativi ed operativi idonei ad espletare i compiti e le funzioni di propria competenza;
c) esprime parere obbligatorio sul Piano programmatico delle Aziende sanitarie, di cui all'art. 5 della L.R. 20 dicembre 1994, n. 50 e sui relativi aggiornamenti annuali;
d) esprime parere obbligatorio sul bilancio pluriennale di previsione, sul bilancio economico preventivo e sul bilancio d'esercizio, trasmettendo alla Regione eventuali osservazioni ai fini del controllo esercitato dalla Giunta regionale a norma del comma 8 dell'art. 4 della L. 30 dicembre 1991, n. 412 Sito esterno;
e) promuove e coordina, ai sensi dell'art. 7, la stipula di intese tra i Comuni e le Aziende Unità sanitarie locali per l'integrazione delle funzioni sociali e sanitarie, con particolare riferimento alle prestazioni socio-sanitarie ed alla integrazione sanitaria;
f) formula parere obbligatorio sugli accordi tra Aziende sanitarie e Università, attuativi dei protocolli di intesa tra Regione e Università;
g) partecipa alla valutazione della funzionalità dei servizi e della loro razionale distribuzione territoriale, utilizzando indicatori omogenei di attività e di risultato definiti dalla Regione ed eventualmente integrati dalle Aziende.
3. La Giunta regionale, sentita la Conferenza Regione- Autonomie locali, disciplina le modalità di funzionamento delle Conferenze sanitarie territoriali e della rappresentanza di cui al comma 14 dell'art. 3 del decreto legislativo di riordino. Tale rappresentanza assume la denominazione ed il ruolo di esecutivo della Conferenza.
4. L'esecutivo, oltre che dal Presidente della Provincia, o suo delegato, è composto da non più di cinque membri individuati dalla Conferenza al proprio interno, tenuto conto dell'articolazione distrettuale della Azienda Unità sanitaria locale, ed espleta, in nome e per conto della Conferenza, le funzioni stabilite nella deliberazione di cui al comma 3. Il numero massimo dei membri può essere elevato nei casi in cui l'Azienda Unità sanitaria locale ricomprenda più di cinque distretti, sino ad includere un rappresentante per ogni distretto.
5. I Direttori generali delle Aziende sanitarie partecipano alle sedute dell'esecutivo e della Conferenza su invito del Presidente.

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