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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 12 maggio 1994, n. 19

Art. 22
Disposizioni in materia di gestione delle attività socio- assistenziali
1. Per assicurare la continuità delle attività socio- assistenziali le Aziende-Unità sanitarie locali applicano le norme di cui alla L.R. 12 gennaio 1985, n. 2 ed esercitano le funzioni precedentemente svolte negli ambiti territoriali delle preesistenti Unità sanitarie locali ai sensi dell'articolo 22 della medesima legge regionale, obbligatoriamente o per delega dei Comuni.
2. Il personale assegnato allo svolgimento di dette funzioni nelle preesistenti Unità sanitarie locali è provvisoriamente utilizzato dall'Azienda-Unità sanitaria locale.
3. Entro un anno dall'attivazione dell'Azienda-Unità sanitaria locale i Comuni e le Province procedono alla ridefinizione delle deleghe ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7. Entro lo stesso termine il Presidente della Giunta regionale, sentiti i Comuni interessati, attribuisce con proprio decreto il personale assunto dalle disciolte associazioni dei Comuni. Dalla data di emanazione del decreto cessano di avere efficacia i Titoli IV e V e il comma 1 dell'articolo 37 della L.R. 2/85.

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