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Documento vigente: Testo Coordinato

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Art. 8

(sostituito comma 1 da art. 6 L.R. 25 febbraio 2000 n. 11)

Procedura di finanziamento del Servizio sanitario regionale
1. Ogni anno, entro trenta giorni dalla ripartizione del Fondo sanitario nazionale, effettuata ai sensi del comma 3 dell'art. 12 del decreto legislativo di riordino, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, provvede al finanziamento delle Aziende sanitarie. Il finanziamento alle Aziende Unità sanitarie locali è effettuato sulla base di una quota capitaria corretta in relazione agli elementi indicati al comma 34 dell'art. 1 della l. 23 dicembre 1996, n. 662 Sito esterno.
2. Il costo delle prestazioni erogate a favore di cittadini residenti al di fuori della regione Emilia-Romagna è a carico delle Regioni di provenienza secondo la disciplina della mobilità di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo di riordino.

Note del Redattore:

Per l’abrogazione del presente articolo, vedi quanto previsto dall’art. 88, comma 1, lettera a) e dall’art. 88, comma 2, L.R. 30 luglio 2015, n. 13.)

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