LEGGE REGIONALE 16 maggio 1994, n. 21
NORME PER LA FORMULAZIONE E L'ADOZIONE DEI PIANI COMUNALI DI REGOLAZIONE DEGLI ORARI (PRO) AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 3, DELLA LEGGE 142/90
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 47 del 19 maggio 1994
Art. 1
Oggetto e finalità
1. La Regione Emilia-Romagna riconosce e promuove, in armonia con i principi fissati dallo Statuto regionale e ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della Legge 8 giugno 1990, n. 142 , i diritti di cittadinanza delle donne e degli uomini in ordine:
a) alla migliore articolazione dei tempi destinati all'attività lavorativa, alla cura delle persone, alla vita di relazione, alla crescita culturale e allo svago, per un maggior autogoverno del tempo di vita personale e sociale;
b) all'armonizzazione dei tempi della città e al coordinamento degli orari dei servizi pubblici e privati;
c) al miglioramento della fruibilità dei servizi, in particolare di quelli destinati alla cura delle persone nell' ambito della solidarietà sociale;
d) alla promozione, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera e), della Legge 10 aprile 1991, n. 125 , delle pari opportunità, favorendo, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, l'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali, e una migliore ripartizione di tali responsabilità tra i due sessi.