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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 16 maggio 1994, n. 21

NORME PER LA FORMULAZIONE E L'ADOZIONE DEI PIANI COMUNALI DI REGOLAZIONE DEGLI ORARI (PRO) AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 3, DELLA LEGGE 142/90 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 47 del 19 maggio 1994

Art. 1
Oggetto e finalità
1. La Regione Emilia-Romagna riconosce e promuove, in armonia con i principi fissati dallo Statuto regionale e ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della Legge 8 giugno 1990, n. 142 Sito esterno, i diritti di cittadinanza delle donne e degli uomini in ordine:
a) alla migliore articolazione dei tempi destinati all'attività lavorativa, alla cura delle persone, alla vita di relazione, alla crescita culturale e allo svago, per un maggior autogoverno del tempo di vita personale e sociale;
b) all'armonizzazione dei tempi della città e al coordinamento degli orari dei servizi pubblici e privati;
c) al miglioramento della fruibilità dei servizi, in particolare di quelli destinati alla cura delle persone nell' ambito della solidarietà sociale;
d) alla promozione, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera e), della Legge 10 aprile 1991, n. 125 Sito esterno, delle pari opportunità, favorendo, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, l'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali, e una migliore ripartizione di tali responsabilità tra i due sessi.

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