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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 16 maggio 1994, n. 21

NORME PER LA FORMULAZIONE E L'ADOZIONE DEI PIANI COMUNALI DI REGOLAZIONE DEGLI ORARI (PRO) AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 3, DELLA LEGGE 142/90 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 47 del 19 maggio 1994

Art. 2
Compiti della Regione
1. La Regione, per le finalità di cui all'art. 1:
a) adotta misure per favorire il coordinamento degli orari e per migliorare la funzionalità dei servizi regionali degli enti pubblici dipendenti dalla Regione, secondo i criteri di cui all'art. 5;
b) favorisce, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, l'articolazione degli orari e il potenziamento dei servizi socio - educativi, assistenziali e sanitari. A tale fine, nell'ambito della propria legislazione, privilegia, per la concessione di contributi, il criterio del potenziamento del tempo di funzionamento del servizio;
c) detta gli orientamenti per l'elaborazione del Piano di regolazione degli orari (PRO) da parte dei Comuni e definisce le procedure di approvazione dello stesso;
d) eroga finanziamenti ai Comuni per l'elaborazione del PRO;
e) promuove iniziative di formazione professionale.

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