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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 16 maggio 1994, n. 21

NORME PER LA FORMULAZIONE E L'ADOZIONE DEI PIANI COMUNALI DI REGOLAZIONE DEGLI ORARI (PRO) AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 3, DELLA LEGGE 142/90 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 47 del 19 maggio 1994

Art. 4
Contributi regionali
1. La Regione può concedere contributi ai Comuni per la formulazione e l'adozione dei PRO.
2. I finanziamenti sono concessi nella misura massima del sessanta per cento del costo ritenuto ammissibile. Nella concessione dei finanziamenti verranno ritenuti prioritari i PRO che, tenendo conto della popolazione coinvolta, prevedano:
a) la qualificazione e la integrazione dei Piani regolatori generali (PRG) sotto il profilo della razionalizzazione della rete dei servizi e delle attrezzature pubbliche, nonché dei servizi commerciali, sia per quanto riguarda la loro diffusione territoriale e l'accessibilità che l'adeguata previsione di infrastrutture destinate alla mobilità;
b) il coinvolgimento di più Comuni;
c) l'introduzione di procedure informatizzate multifunzionali in rete;
d) la riutilizzazione di aree o di contenitori dismessi per le finalità di cui alla presente legge.
3. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce i termini per la presentazione delle domande di contributo di cui al comma 2 e fissa le modalità per l'erogazione.

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