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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 16 maggio 1994, n. 21

NORME PER LA FORMULAZIONE E L'ADOZIONE DEI PIANI COMUNALI DI REGOLAZIONE DEGLI ORARI (PRO) AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 3, DELLA LEGGE 142/90 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 47 del 19 maggio 1994

Art. 5
Criteri per l'adozione del PRO da parte dei Comuni
1. I Comuni adottano il PRO per armonizzare gli orari di apertura al pubblico dei servizi, pubblici e privati, dei pubblici esercizi, degli esercizi commerciali e turistici, delle attività culturali e di spettacolo, secondo le finalità di cui all'art. 1 ed i criteri indicati al comma 3 del presente articolo.
2. Il Piano, considerato nella sua unitarietà come strumento finalizzato alla realizzazione degli obiettivi di cui alla presente legge, si articola in progetti, tesi all' armonizzazione graduale dei sistemi orari dei diversi servizi.
3. Per la definizione dei PRO i Comuni dovranno attenersi ai seguenti criteri:
a) organizzare gli orari degli uffici e dei servizi pubblici, che implicano attività di sportello al pubblico, sia mediante l'aumento della durata giornaliera d' apertura che con una articolazione sfalsata delle fasce orarie;
b) rendere gli orari dei servizi socio - educativi, assistenziali e sanitari, per durata media e per articolazione giornaliera, funzionali agli orari delle attività lavorative prevalenti sul territorio;
c) finalizzare, in ottemperanza alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 Sito esterno, le operazioni burocratiche dei servizi pubblici all'efficienza e al risparmio di tempo per l'utenza, mediante la semplificazione delle modalità di accesso, la piena applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione, nonché l'introduzione di procedure informatizzate e connesse in rete;
d) organizzare e programmare gli orari delle attività commerciali in modo da garantire l'erogazione nelle diverse zone della città, anche non facendo coincidere gli orari di apertura, di chiusura e i turni di riposo per gli esercizi dello stesso ramo di attività;
e) far corrispondere gli orari e la frequenza dei trasporti pubblici alle esigenze di razionalizzazione della mobilità urbana, in relazione alle limitazioni orarie e favorendo forme di trasporto che siano in grado di fronteggiare specifiche necessità;
f) organizzare gli orari di biblioteche, musei ed enti culturali in modo da consentire un' ampia fruizione, mediante l'aumento della durata giornaliera di apertura, anche con estensione alle fasce serali, e della durata settimanale.

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