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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 16 maggio 1994, n. 21

NORME PER LA FORMULAZIONE E L'ADOZIONE DEI PIANI COMUNALI DI REGOLAZIONE DEGLI ORARI (PRO) AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 3, DELLA LEGGE 142/90 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 47 del 19 maggio 1994

Art. 7
Procedure per l'approvazione del PRO
1. Il Sindaco, nella definizione del PRO, promuove opportune iniziative di informazione e di consultazione anche mediante specifiche analisi delle esigenze degli utenti. A tal fine si avvale delle osservazioni formulate dai rappresentanti delle Amministrazioni pubbliche, delle Associazioni delle categorie interessate, delle Organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a livello locale, delle Commissioni pari opportunità, delle Associazioni degli utenti e dei consumatori, nonché di altre associazioni secondo le disposizioni dello statuto comunale. Il parere dei soggetti sopracitati può essere espresso anche attraverso un organismo consultivo appositamente costituito.
2. Il Sindaco promuove, ai sensi delle Leggi 142/90 e 241/91, accordi e intese fra tutti i soggetti, collettivi e istituzionali, pubblici e privati, interessati alla determinazione degli orari nelle città.
3. I Comuni sono tenuti ad inviare alla Regione il PRO adottato e a comunicare le iniziative, anche di carattere sperimentale, coerenti con le finalità della presente legge, adottate nell'ambito comunale o intercomunale.

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