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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 16 maggio 1994, n. 21

NORME PER LA FORMULAZIONE E L'ADOZIONE DEI PIANI COMUNALI DI REGOLAZIONE DEGLI ORARI (PRO) AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 3, DELLA LEGGE 142/90 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 47 del 19 maggio 1994

Art. 8
Formazione professionale
1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di formazione professionale, al fine di realizzare gli obiettivi di cui alla presente legge, promuove corsi di qualificazione e riqualificazione del personale in relazione alle problematiche connesse all'attuazione dei PRO ed a progetti di miglioramento dell'efficienza dei servizi sotto il profilo della riorganizzazione, della fruibilità e della innovazione tecnologica.
2. I corsi dovranno essere realizzati coerentemente alle scelte di pari opportunità di cui all'art. 1 della Legge 125/91 Sito esterno.

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