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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 agosto 1994, n. 37

NORME IN MATERIA DI PROMOZIONE CULTURALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 87 del 25 agosto 1994

Art. 5
Interventi a sostegno delle iniziative di istituzioni e associazioni culturali
1. La Regione interviene mediante assegnazione di contributi a sostegno di:
a) programmi annuali e poliennali di studio, ricerca e divulgazione nel campo della cultura umanistica, scientifica e artistica, proposti da istituzioni culturali;
b) progetti che, in conformità degli indirizzi del programma triennale di cui all'art. 3, vengono presentati da associazioni culturali.
2. Per accedere ai contributi regionali le istituzioni di cui al comma 1, lett. a) debbono avere i seguenti requisiti:
a) operare senza fini di lucro;
b) prestare servizi nel campo culturale;
c) svolgere attività non saltuaria e di rilevante valore culturale da almeno due anni;
d) disporre di strutture, attrezzature e organizzazione adeguate allo svolgimento delle proprie attività;
e) garantire responsabilità di direzione scientifica;
f) disporre di risorse patrimoniali adeguate alle esigenze gestionali ed in particolare alla realizzazione dei programmi di attività proposti.
3. Per accedere ai contributi regionali le associazioni di cui al comma 1, lett. b) debbono essere iscritte all'Albo regionale delle associazioni. Fino alla formazione dell'Albo, le predette associazioni debbono comunque possedere almeno i seguenti requisiti:
a) operare senza fini di lucro;
b) essere costituite regolarmente con atto o statuto;
c) svolgere attività culturale da almeno due anni;
d) disporre di strutture, attrezzature e organizzazione adeguate allo svolgimento dei progetti proposti.

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