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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 22 agosto 1994, n. 37

NORME IN MATERIA DI PROMOZIONE CULTURALE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 12 maggio 1997 n. 13

L.R. 9 dicembre 2002 n. 34

Art. 9

(sostituito comma 5 e aggiunti commi 6, 7 e 8 da art. 4

L.R. 12 maggio 1997 n. 13 Sito esterno)

Assegnazione e liquidazione dei contributi e dei premi
1. La Giunta regionale provvede all'assegnazione dei contributi di cui alla presente legge, sulla base dei criteri stabiliti dal programma triennale.
2. I contributi di cui alla presente legge sono vincolati alla realizzazione delle iniziative per le quali sono stati assegnati.
3. Per quanto riguarda i premi di cui all'art. 8, la Giunta regionale stabilisce il numero e l'importo dei singoli premi nell'ambito dei fondi autorizzati annualmente dal bilancio regionale e impegna la relativa quota complessiva.
4. I contributi di cui agli articoli 5 e 6 sono liquidati a presentazione di una relazione sulla attività e sui progetti ammessi a contributo, unitamente a un rendiconto finanziario, e sono rapportati ai costi effettivamente sostenuti.
5. I premi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 8, sono liquidati in un'unica soluzione ad intervenuta esecutività della delibera di assegnazione; i premi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 8 sono liquidati in un'unica soluzione a presentazione di idonea documentazione relativa alla partecipazione.
6. Gli interventi di cui all'art. 4 bis, comma 1, possono realizzarsi in forma diretta, secondo le medesime procedure di cui all'art. 7 della presente legge, ovvero attraverso la concessione di contributi, in misura non superiore al 50% della spesa ammissibile, a soggetti pubblici e privati, secondo le modalità definite dall'art. 11 della L.R. n. 11 del 1985, così come modificato dall'art. 54 della L.R. n. 7 del 1995.
7. I contributi di cui all'art. 4 bis, comma 2 possono essere conferiti, anche per il tramite di soggetti convenzionati, ai soggetti individuati con le modalità e i criteri definiti nell'ambito del programma triennale di cui all'art. 3 in unica soluzione anticipata dietro presentazione della prescritta documentazione.
8. I benefici, di cui all'art. 4 bis, limitatamente all'anno di assegnazione, non sono cumulabili con altri contributi in conto capitale previsti dalle leggi regionali nel settore della cultura.

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