LEGGE REGIONALE 22 agosto 1994, n. 37
NORME IN MATERIA DI PROMOZIONE CULTURALE
Art. 3
Programma triennale degli interventi
1. L'attività di promozione culturale della Regione si realizza sulla base di un programma triennale approvato dal Consiglio regionale; i programmi triennali successivi al primo sono predisposti dalla Giunta regionale almeno centoventi giorni prima della scadenza del precedente.
2. Il programma triennale:
a) individua gli obiettivi generali e settoriali, con le relative quote di finanziamento, da conseguire in relazione alle diverse tipologie di intervento;
b) stabilisce i tetti di finanziamento, fermo restando che l'entità del contributo regionale non può essere superiore al cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile;
c) indica i criteri di priorità per l'assegnazione dei contributi;
d) stabilisce tempi e modalità per la presentazione delle domande.
3. Il programma triennale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.