Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | ![]() | 03/08/2022 | |
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3. | ![]() | 20/12/2013 | |
4. | ![]() | 12/02/2010 | |
5. | ![]() | 22/12/2005 | |
6. | ![]() | 14/05/2002 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 09/12/2002
LEGGE REGIONALE 22 agosto 1994, n. 37
NORME IN MATERIA DI PROMOZIONE CULTURALE
Art. 3
Programma triennale degli interventi
1. L'attività di promozione culturale della Regione si realizza sulla base di un programma triennale approvato dal Consiglio regionale; i programmi triennali successivi al primo sono predisposti dalla Giunta regionale almeno centoventi giorni prima della scadenza del precedente.
2. Il programma triennale:
a) individua gli obiettivi generali e settoriali, con le relative quote di finanziamento, da conseguire in relazione alle diverse tipologie di intervento;
b) stabilisce i tetti di finanziamento, fermo restando che l'entità del contributo regionale non può essere superiore al cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile;
c) indica i criteri di priorità per l'assegnazione dei contributi;
d) stabilisce tempi e modalità per la presentazione delle domande.
3. Il programma triennale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.