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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato27/12/2018
2. Testo Coordinato27/07/2018
3. Testo Coordinato18/07/2017
4. Testo Coordinato30/05/2016
5. Testo Coordinato27/12/2011
6. Testo Coordinato06/03/2007
7. Testo Originale18/02/2005
8. Testo Coordinato18/02/2005

Data di pubblicazione della legge modificante : 30/07/2015

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 22 agosto 1994, n. 37

NORME IN MATERIA DI PROMOZIONE CULTURALE

Art. 10
Decadenza e revoca dei contributi
1. La documentazione di cui all'articolo 9, comma 4, deve essere presentata comunque entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello dell'assegnazione del contributo, pena la decadenza automatica dal contributo stesso.
2. La Giunta regionale provvede, in caso di mancata o parziale attuazione delle iniziative ammesse a contributo, alla revoca, totale o parziale, del contributo assegnato.

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