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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato30/07/2015
2. Testo Coordinato25/07/2013
3. Testo Coordinato21/12/2012
4. Testo Coordinato26/07/2012
5. Testo Coordinato23/12/2011
6. Testo Coordinato22/12/2011
7. Testo Coordinato23/07/2010
8. Testo Coordinato04/11/2009
9. Testo Coordinato23/07/2009
10. Testo Coordinato19/12/2008
11. Testo Originale30/06/2008

Data di pubblicazione della legge modificante : 29/12/2015

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 22 agosto 1994, n. 37

NORME IN MATERIA DI PROMOZIONE CULTURALE

Art. 1

(modificato comma 2 da art. 4 L.R. 29 dicembre 2015, n. 22)

Finalità
1. La regione promuove la produzione, la diffusione e la fruizione di attività culturali e favorisce il più ampio pluralismo delle espressioni e delle iniziative.
2. A tal fine la Regione valorizza i soggetti che esprimono organizzazione e aggregazione di identità, di valori e di interessi culturali.

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