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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 22 agosto 1994, n. 37

NORME IN MATERIA DI PROMOZIONE CULTURALE

Art. 12
Abrogazione e modificazione di norme regionali
1. Le iniziative di cui al comma 1 dell'art. 3 della L.R. 23 novembre 1988, n. 47, sono finanziate secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla presente legge. Il comma 2 dell'art. 3 della L.R. n. 47 del 1988 è abrogato.
2.
Il comma 3 dell'art. 2 della L.R. 20 maggio 1992, n. 23 è così sostituito:
"Possono beneficiare dei contributi previsti dalla presente legge i Comuni e i complessi bandistici e corali in possesso dei seguenti requisiti:
a) avere sede e svolgere attività nel territorio regionale;
b) essere costituiti ai sensi dell'art. 14 o dell'art. 36 del codice civile;
c) svolgere attività da almeno un anno.".

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