LEGGE REGIONALE 22 agosto 1994, n. 37
NORME IN MATERIA DI PROMOZIONE CULTURALE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 5
(sostituiti lett. b) del comma 1 e comma 3 da art. 20 L.R. 9 dicembre 2002 n. 34, poi modificata lett. b) del comma 1 da art. 4 L.R. 29 dicembre 2015, n. 22)
Interventi a sostegno delle iniziative di istituzioni e associazioni culturali
1. La Regione interviene mediante assegnazione di contributi a sostegno di:
a) programmi annuali e poliennali di studio, ricerca e divulgazione nel campo della cultura umanistica, scientifica e artistica, proposti da istituzioni culturali;
b) progetti che in conformità degli indirizzi del programma pluriennale di cui all'articolo 3, vengono presentati da associazioni o organizzazioni che operano anche in ambito culturale.
2. Per accedere ai contributi regionali le istituzioni di cui al comma 1, lett. a) debbono avere i seguenti requisiti:
a) operare senza fini di lucro;
b) prestare servizi nel campo culturale;
c) svolgere attività non saltuaria e di rilevante valore culturale da almeno due anni;
d) disporre di strutture, attrezzature e organizzazione adeguate allo svolgimento delle proprie attività;
e) garantire responsabilità di direzione scientifica;
f) disporre di risorse patrimoniali adeguate alle esigenze gestionali ed in particolare alla realizzazione dei programmi di attività proposti.
3. Per accedere ai contributi regionali le associazioni e le organizzazioni di cui al comma 1 lett. b) devono essere iscritte rispettivamente nei registri delle associazioni di promozione sociale e nei registri del volontariato.