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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 22 agosto 1994, n. 37

NORME IN MATERIA DI PROMOZIONE CULTURALE

Art. 7
Iniziative della Regione
1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 e degli obiettivi individuati nel programma pluriennale degli interventi, di cui all'articolo 3, la Regione può realizzare direttamente manifestazioni ed iniziative culturali, di norma in collaborazione con altri soggetti, anche diversi da quelli previsti dagli articoli 5 e 6.

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