LEGGE REGIONALE 22 agosto 1994, n. 37
NORME IN MATERIA DI PROMOZIONE CULTURALE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 9
(sostituito comma 5 e aggiunti commi 6, 7 e 8 da art. 4 L.R. 12 maggio 1997 n. 13, poi sostituito comma 1 e abrogati commi 6 e 7 da art. 4 L.R. 29 dicembre 2015, n. 22)
Assegnazione e liquidazione dei contributi e dei premi
1. La Giunta regionale provvede all'assegnazione dei contributi di cui alla presente legge, sulla base di quanto stabilito al comma 3 dell'articolo 3.
2. I contributi di cui alla presente legge sono vincolati alla realizzazione delle iniziative per le quali sono stati assegnati.
3. Per quanto riguarda i premi di cui all'art. 8, la Giunta regionale stabilisce il numero e l'importo dei singoli premi nell'ambito dei fondi autorizzati annualmente dal bilancio regionale e impegna la relativa quota complessiva.
4. I contributi di cui agli articoli 5 e 6 sono liquidati a presentazione di una relazione sulla attività e sui progetti ammessi a contributo, unitamente a un rendiconto finanziario, e sono rapportati ai costi effettivamente sostenuti.
5. I premi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 8, sono liquidati in un'unica soluzione ad intervenuta esecutività della delibera di assegnazione; i premi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 8 sono liquidati in un'unica soluzione a presentazione di idonea documentazione relativa alla partecipazione.
6. abrogato.
7. abrogato.
8. I benefici, di cui all'art. 4 bis, limitatamente all'anno di assegnazione, non sono cumulabili con altri contributi in conto capitale previsti dalle leggi regionali nel settore della cultura.