Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | ![]() | 28/12/2021 | |
2. | ![]() | 18/07/2017 | |
3. | ![]() | 06/03/2017 | |
4. | ![]() | 16/07/2015 | |
5. | ![]() | 08/11/2012 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 13/04/2023
LEGGE REGIONALE 22 agosto 1994, n. 37
NORME IN MATERIA DI PROMOZIONE CULTURALE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 13 aprile 2023, n. 3Art. 4 bis
(articolo aggiunto da art. 4 L.R. 12 maggio 1997 n. 13. Poi sostituito comma 2 da art. 4 L.R. 29 dicembre 2015, n. 22)
Interventi strutturali e finanziari
1.
La Regione interviene per la realizzazione, l'adeguamento e l'innovazione tecnologica da parte di soggetti pubblici e privati, di sedi e di spazi per le attività di cui all'art. 1, e per l'acquisto o la locazione di attrezzature finalizzate alle medesime attività.
2.
La Regione contribuisce altresì alla costituzione o all'integrazione della dotazione patrimoniale di organismi pubblici e privati operanti nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1.