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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 22 agosto 1994, n. 37

Art. 5

(prima sostituiti lett. b) del comma 1 e comma 3 da art. 20 L.R. 9 dicembre 2002 n. 34, poi modificata lett. b) del comma 1 da art. 4 L.R. 29 dicembre 2015, n. 22, in seguito aggiunto comma 3 bis da art. 31 L.R. 13 aprile 2023, n. 3

Interventi a sostegno delle iniziative di istituzioni e associazioni culturali
1. La Regione interviene mediante assegnazione di contributi a sostegno di:
a) programmi annuali e poliennali di studio, ricerca e divulgazione nel campo della cultura umanistica, scientifica e artistica, proposti da istituzioni culturali;
b) progetti che in conformità degli indirizzi del programma pluriennale di cui all'articolo 3, vengono presentati da associazioni o organizzazioni che operano anche in ambito culturale.
2. Per accedere ai contributi regionali le istituzioni di cui al comma 1, lett. a) debbono avere i seguenti requisiti:
a) operare senza fini di lucro;
b) prestare servizi nel campo culturale;
c) svolgere attività non saltuaria e di rilevante valore culturale da almeno due anni;
d) disporre di strutture, attrezzature e organizzazione adeguate allo svolgimento delle proprie attività;
e) garantire responsabilità di direzione scientifica;
f) disporre di risorse patrimoniali adeguate alle esigenze gestionali ed in particolare alla realizzazione dei programmi di attività proposti.
3. Per accedere ai contributi regionali le associazioni e le organizzazioni di cui al comma 1 lett. b) devono essere iscritte rispettivamente nei registri delle associazioni di promozione sociale e nei registri del volontariato.
3 bis. Possono accedere ai contributi regionali altresì gli Enti di natura associativa che presentano progetti in ambito culturale ai sensi del comma 1, lettera b), iscritti nella sezione “Altri enti del Terzo settore” del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106).

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