Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | ![]() | 31/07/2020 | |
2. | ![]() | 27/07/2018 | |
3. | ![]() | 29/12/2015 | |
4. | ![]() | 30/07/2015 | |
5. | ![]() | 09/12/2002 | |
6. | ![]() | 25/08/1994 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 13/04/2023
LEGGE REGIONALE 22 agosto 1994, n. 37
NORME IN MATERIA DI PROMOZIONE CULTURALE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 13 aprile 2023, n. 3Art. 12
Abrogazione e modificazione di norme regionali
1.
Le iniziative di cui al
comma 1 dell'art. 3 della L.R. 23 novembre 1988, n. 47, sono finanziate secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla presente legge. Il
comma 2 dell'art. 3 della L.R. n. 47 del 1988 è abrogato.
2.
Il
comma 3 dell'art. 2 della L.R. 20 maggio 1992, n. 23 è così sostituito:
"Possono beneficiare dei contributi previsti dalla presente legge i Comuni e i complessi bandistici e corali in possesso dei seguenti requisiti:
a)
avere sede e svolgere attività nel territorio regionale;
b)
essere costituiti ai sensi dell'art. 14 o dell'art. 36 del codice civile;
c)
svolgere attività da almeno un anno.".